L’anticipo TFR rappresenta per il dipendente una delle forme di “finanziamento” per le necessità della vita. Tale fondo, indipendentemente da dove sia stato accantonato, rimane infatti nella disponibilità del lavoratore che ne può fare richiesta, almeno di una parte, anche prima della cessazione del rapporto di lavoro. Ma quali sono i requisiti? Che importi possono essere richiesti? Che procedura seguire?
Andiamo a vedere in dettaglio quando e come richiedere l’anticipazione del TFR.
I REQUISITI PER LA RICHIESTA ANTICIPO TFR
Il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro con la propria azienda, ha diritto di chiedere un’anticipo del TFR. La richiesta, appunto, può essere effettuata una sola volta. La somma anticipata verrà detratta dal TFR complessivamente spettante al lavoratore che sarà liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di procedere con la richiesta d’anticipo, però, sono necessari alcuni determinati requisiti quali:
- Poter vantare un’anzianità di servizio minima;
- effettuare la richiesta per determinate motivazioni;
- la richiesta non potrà comunque superare un determinato importo;
- e l’azienda dovrà garantire il rispetto di determinati limiti numerici.
Anzianità di servizio
Il dipendente, per richiedere l’anticipo TFR, deve contare un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni. Per anzianità di servizio si intente anzianità vera e propria e non il periodo effettivamente lavorato.
Non sono utili ai fini del conteggio, eventuali periodi precedentemente lavorati in somministrazione. In tal caso, infatti, il datore di lavoro è l’Agenzia per l’Impiego.
Motivazioni
Per poter richiedere l’anticipo TFR, la legge prevede sostanzialmente tre motivazioni.
Due di queste sono previste dall’art. 2120 del codice civile.
- Acquisto prima casa per sé o per i figli: per prima casa si intende un immobile destinato alla normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia. La norma prevede che tale acquisto sia comprovato da apposito “documento notarile”. Hanno dunque validità qualsiasi tipo documentale, anche eventuale compromesso, in cui emerge la reale intenzione dell’acquisto. Nel corso del tempo la giurisprudenza ha affrontato più volte la tematica dell’anticipazione per casi affini all’acquisto della prima casa. Nella tabella sottostante sono riportati alcuni casi di prassi riconducibili a tale casistica:
Ipotesi | Ammissibilità anticipo | Fonte |
Acquisto con accensione di mutuo quando la somma, anche residua, sia di importo superiore o equivalente all’anticipo | SI | Pret. Ravenna 23 agosto 1996 |
Riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo | SI | Pret. Firenze, 8 giugno 1983 |
Acquisto per la casa del figlio effettuato non dal lavoratore ma direttamente dal figlio | SI | Cass. 8 luglio 12997 n. 6189 |
Ristrutturazione della casa già di proprietà del lavoratore | NO | Pret. Legnano 3 ottobre 1989 |
Copertura di debiti contratti dal lavoratore per pagamento del prezzo della casa | NO | Cass. 4 febbraio 1993 n. 1379 |
- Spese Mediche: il lavoratore deve trovarsi nella necessità di sostenere spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuto dalle competenti ASL. Anche qui nella prassi si sono delineati i contorni di tale casistica quali
- la possibilità di richiedere anticipazione anche per spese mediche sostenute da un familiare;
- l’inclusione, all’interno delle spese mediche, anche di spese accessorie (es. viaggi o soggiorno nella località dove si deve sostenere intervento);
- la non necessarietà che la spesa sia già stata sostenuta;
Una terza motivazione è invece stata introdotta dall’art. 7 L.53/200 e consiste nell’anticipazione per
- Congedi: il TFR può essere anticipato per sostenere spese durante i periodi di congedo per astensione facoltativa per maternità o per formazione. Possono dunque farne richiesta i dipendenti, assunti a tempo indeterminato che
- Genitori (anche adottivi o affidatari) si avvalgono del diritto di astensione facoltativa per maternità
- Hanno presentato congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- Partecipano a iniziative di formazione continua, anche aziendale
Misura
Il lavoratore, qualora esistano i presupposti, ha diritto ad un anticipo TFR per una misura massima del 70% del valore accantonato negli anni. Tale importo è incrementato al 75% qualora il TFR sia destinato ad un Fondo pensione complementare. Nulla vieta, dunque al dipendente di richiedere una cifra inferiore. D’altro canto non è possibile ottenere un’anticipazione superiore rispetto alla cifra documentata (es. chiedo 10.000 € ma la spesa documentata è di soli 8.000 €) venendo meno la motivazione per la parte eccedente.
Rispetto dei limiti numerici
L’azienda è tenuta ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Il numero da prendere a riferimento per il calcolo è quello esistente ad inizio anno. I vari CCNL potrebbero prevedere percentuali differenti.
Trattamento di miglior favore
Come espressamente previsto dall’art. 2120 del cc “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali”. E’ dunque facoltà del datore di lavoro riservare un trattamento migliorativo a vantaggio del lavoratore, in deroga a quanto visto sopra.
Un dipendente potrebbe quindi ottenere l’anticipo TFR
- più di una volta,
- senza che siano maturati gli 8 anni di anzianità;
- per motivazioni differenti previste da quelle legali;
- ed anche per un importo superiore al limite massimo del 70%.
Tutto questo rientra nella discrezionalità dell’Azienda. Una precisazione, in caso di TFR destinato a Fondo Tesoreria INPS va fatta. In questo caso, infatti, subentra un terzo soggetto, l’INPS, appunto, che detiene il TFR nelle proprie casse e che potrebbe anche subire contraccolpi in caso di massiccia concessione di anticipi in deroga. Tuttavia, a nostro avviso, rimane sempre in capo al datore di lavoro la facoltà di accogliere o meno la richiesta in deroga. L’INPS ne può dunque solo prendere atto senza poter interferire sulla discrezionalità del datore.
Procedura per la richiesta Anticipo TFR
Al fine di poter ottenere l’anticipazione, il dipendente ne deve fare apposita richiesta contenente le informazioni necessarie al datore di lavoro per la relativa valutazione. Non esistono modelli predefiniti (per scaricare un fac simile compilabile, clicca qui). Oltre alla richiesta deve inoltre essere fornita apposita documentazione (vedi tabella sottostante)
Motivo | Documentazione |
Acquisto prima casa | Qualsiasi documentazione idonea a dimostrare l’acquisto. Quando l’acquisto non si sia ancora perfezionato: |
– contratto preliminare a patto con il lavoratore esibiesca l’atto di acquisto definitvo; | |
– in caso di costruzione della casa, il rogito all’acquisto del terreno, la concessione edilizia e il preventivo dell’ultimazione del lavoro | |
Spese sanitarie | Attestazione ASL che certifichi |
– esistenza della malattia | |
– necessità della conseguente terapia o intervento | |
– entità della spesa | |
Congedi | Nessuna in particolare ma è sufficiente la presentazione della domanda di congedo che dà diritto all’anticipazione |
Mancato utilizzo dell’anticipo TFR
Il caso di mancato utilizzo dell’anticipazione del TFR non è disciplinato dalla normativa. La giurisprudenza ha sottolineato che le somme anticipate devono essere utilizzate per le finalità dichiarate. In caso contrario è ritentuo ammissibile la richiesta di restituzione al datore di lavoro.
Quest’ultimo ha quindi il diritto di poter controllare che quanto anticipato sia stato coerentemente speso.
Diverso è il caso in cui l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate siano sensibilmente inferiore al valore dell’anticipazione. In tale caso, la giurisprudenza non ritiene necessario che il dipendente procedi alla restituzione della somma eccedente.