Assegni Nucleo Familiare: la nuova procedura dal 1° aprile

A decorrere dal 1° aprile 2019 cambiano le modalità di presentazione della richiesta per gli Assegni Nucleo Familiare (ANF). Nell’ottica di una sempre maggior digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, anche per tale prestazione si potrà farne richiesta all’INPS esclusivamente per via telematica.

La circolare n. 45 del 22 marzo 2019 dello stesso ente fornisce chiarimenti e modalità operative.

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Modalità di presentazione della domanda

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

La nuova procedura (definita ANF DIP) prevede una duplice modalità di presentazione:

  • diretta, ossia autonomamente tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo;
  • indiretta, ossia tramite patronati e intermediari dell’Istituto, anche se non in possesso di PIN.

In breve, quindi, si dovrà

  • si accederà alla Sezione Servizi alla lettera A comparirà nell’elenco la voce evidenziata in rosso

  • Una volta entrati nella propria home page, tramite il PIN dispositivo comparirà l’elenco delle operazioni che si possono effettuare, tra cui la presentazione di Nuova Domanda

  • Accedendo alla nuova domanda vengono riproposte le vecchie domande presentate. Cliccando su Nuovo, il sistema ti ripropone la domanda con i dati della vecchia richiesta (quindi, è prferibile prendere l’ultima domanda a sistema);

  • A questo punto si dovrà semplicemente procedere a compilazione di tutti i campi richiesti che riprendono il vecchio modello ANF16 cartaceo ed inoltrare la domanda all’INPS.

Per seguire l’esito della domanda presentata basterà sempre accedere alla propria Area Riservate con le proprie credenziali e consultare la sezione “Consultazione domanda”.

Altre richieste: variazione, autorizzazione e arretrati

Andiamo invece a vedere altre casistiche particolari quali:

  • variazione nella composizione del nucleo familiare (o del reddito): il lavoratore dovrà presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi sempre della procedura “ANF DIP” nella sezione “Domanda di variazione”;
  • Autorizzazioni: nei casi previsti dalla normativa in cui sia necessario il rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”. In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come avveniva finora, ma l’INPS procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”. In caso di respingimento, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).
  • Arretrati: qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Si ricorda infine che nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo (perché cessato o fallito), il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, entro il limite della prescrizione quinquennale.

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Gestione domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2019 (telematiche)

Gli importi calcolati direttamente dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore.

Sulla base degli importi spettanti, così come determinati dall’INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

 

Gestione domande presentate fino alla data del 31 marzo 2019 (cartacee)

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio entro la denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo tale data, infatti, non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare richiesti che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

L’Istituto comunica inoltre che con successivi messaggi saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati e le caratteristiche dell’utility che consentirà ai datori di lavoro di prendere visione degli importi ANF calcolati dall’INPS.

 

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