Congedo di paternità 2019

Ogni anno il congedo di paternità aumenta la sua portata. Piccoli passi, è vero, ma segno di una sempre maggiore attenzione del legislatore a rivalutare l’importanza per un padre di condividere un momento importante come quello della nascita di un figlio.

Infatti, l’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio (contro i 4 previsti per il 2018, vedi nostro precedente articolo).

Tuttavia, a fronte di questo incremento, la stessa normativa non è andata ad incidere sul congedo facoltativo. Rimane quindi confermata la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo (come nel 2018) in alternativa alla madre.

CONGEDO OBBLIGATORIO E CONGEDO FACOLTATIVO

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono due diverse misure contenute nello stesso istituto (congedo di paternità) e con medesime finalità.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali). Può essere quindi fruito sia in cncomitanza con il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente (purché entro 5 mesi, appunto). Tale congedo inoltre è unn diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il congedo facoltativo è invece un diritto “sostitutivo”. Infatti, per poterne fruire, la madre lavoratrice dovrà rinunciare ad un pari giorno di maternità. Per il resto valgono le stesse osservazioni viste sopra: il congedo facoltativo è fruibile contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali).

Attenzione invece a non confondere il Congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) non deve essere confuso con il Congedo Parentale (spesso identificata con la temrinlogia di maternità facoltativa). Quest’ultimo è  infatti un ulteriore congedo che può essere fruito dal lavoratore entro i primi 12 mesi del bambino e con una copertura della retribuzione inferiore (pari al 30%).

REQUISITI E DURATA

I requisiti per fruire del congedo di paternità (obbligatorio o facoltativo che sia) è necessario che il padre:

  • sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
  • fruisca del congedo entro 5 mesi dalla nascita del bambino;
  • inoltri la relativa domanda al solo datore di lavoro
  • certifici la nascita del bambino con apposita documentazione.

Soddisfatti i requisti visti sopra, al lavoratore spettano

  • quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018;
  • cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

IMPORTO

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Per il congedo obbligatorio valgono le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che, oltre a prevedere la quota a a carico dell’ente previdenziale (80%, mentre la restante parte ad integrazione pari al 20% è a carico dell’azienda) definisce le modalità di calcolo ed altri aspetti relative al trattameno economico e normative dell’istituto

DOMANDA

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Relativamente alle modalità di richiesta si devono distinguere:

  1. i casi in cui il pagamento è a conguaglio (trattasi della maggioranza dei casi, e cioè quando viene anticipato dall’azienda e poi l’azienda effettua richiesta di conguaglio all’INPS), il padre lavoratore dipendente deve limitarsi, appinto alla semplice comunicazione in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
  2. i casi di pagamento diretto da parte di INPS, dove la domanda va presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. A tal fine va ricordato che, come per ogni richiesta effettuata tramite i servizi on line dell’INPS è necessario il possesso del PIN dispositivo. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
    1. Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
    2. enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella Circolare INPS 14 marzo 2013 n. 40

 

 

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