Congedo paternità obbligatorio: novità per il 2018

La tanto controversa Legge Fornero (Legge 28 giugno 2012, n. 92)  ha portato un piccolo vantaggio per i papà istituendo il congedo paternità obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente

Il legislatore italiano ha quindi mostrato di andare incontro alla crescente necessità di tutelare anche il padre in relazione all’evento della nascita di un figlio. Un passo che però si mostra ancora troppo timido e che pone l’Italia in una delle ultime posizioni all’interno della speciale classifica dei giorni di permesso concessi ai papà (ma se non altro siamo in buona compagnia, vedi Austria e Germania! Vedi grafico sotto).

Fonte dati Parlamento Europe, 2017

Coerentemente con tale approccio, l’articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.

Non è stato invece prorogato per l’anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per l’anno 2018

 

CHI PUO’ USUFRUIRE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio  o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, si attendono interventi di armonizzazione della disciplina.

 

DECORRENZA E DURATA

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite indicato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo, e quindi aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (congedo facoltativo).

In merito alla durata, ai padri lavoratori dipendenti spettano:

  • 2 giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017;
  • 4 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

Il congedo facoltativo del padre è invece alternativo a quello della madre lavoratrice ed è quindi condizionato alla scelta di quest’ultimadi non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Il citato art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non ha invece prorogato per l’anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella misura di un giorno per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

 

QUANTO SPETTA

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Per il congedo obbligatorio valgono le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che, oltre a prevedere la quota a a carico dell’ente previdenziale (80%, mentre la restante parte ad integrazione pari al 20% è a carico dell’azienda) definisce le modalità di calcolo ed altri aspetti relative al trattameno economico e normative dell’istituto

 

DOMANDA: CHI, COME E QUANDO FARLA

Come precedentemente visto sopra, il requisito fondamentale per fare richiesta, oltre ad essere genitore, è quello di essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Relativamente alle modalità di richiesta si devono distinguere:

  1. i casi in cui il pagamento è a conguaglio (trattasi della maggioranza dei casi, e cioè quando viene anticipato dall’azienda e poi l’azienda effettua richiesta di conguaglio all’INPS), il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
  2. i casi di pagamento diretto da parte di INPS, dove la domanda va presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. A tal fine va ricordato che, come per ogni richiesta effettuata tramite i servizi on line dell’INPS è necessario il possesso del PIN dispositivo. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
    1. Contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
    2. enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella Circolare INPS 14 marzo 2013 n. 40.

 

APPROFONDIMENTI E CURIOSITA’

Per approfondimenti sui permessi concessi in altri paesi: “Congedo di paternità, ma dove sono i padri?”, il Sole24ore, 3 marzo 2016

 

 

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