Congedo straordinario figli per il 2021

L’alternanza dei colori delle Regioni, con relative misure in ambito scolastico, ha reso lo strumento del congedo straordinario fondamentale per conciliare impegni di lavoro e famiglia.

Così il legislatore, con D.L. 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da COVID-19, in stato di quarantena ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa.

Si resta in attesa della conversione del decreto, ma si prevede che non vi saranno grosse novità sull’argomento.

Destinatari

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano nel caso in cui il congedo abbia la finalità di assistere figli con grave disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, Legge n. 104/92.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza però alcuna di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa. In tal caso, per la relativa fruizione, sarà sufficiente presentare domanda al solo datore di lavoro.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave

Per poter fruire del congedo straordinario devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. per il lavoratore non è possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile;
  3. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14 (16 per i congedi non retribuiti) e convivente per tutto il periodo di congedo
  4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    1. infezione da SARS Covid-19;
    2. quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    3. la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nei casi in cui si tratti di congedo per figlio con disabilità grave, come anticipato viene meno il limite di 14 anni di età. In tal caso, inoltre, si può fruire del congedo anche nel caso in cui vi sia la chiusura del centro assistenziale diurno in cui è ospitato.

Durata del congedo

Il legislatore, diversamente dal passato, non pone limiti di durata al congedo straordinario. Il lavoratore, dunque, ne potrà beneficiare per tutti i periodi in cui si manifestano i requisiti (di positività, di quarantena di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio) purché ricadenti nel periodo compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Per eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 (periodo in cui vi è stato un vuoto normativo) potranno essere convertiti in congedo straordinario. Il tutto purché sussistano i requisiti sopra esposti.

Domanda del congedo

L’INPS sta procedendo ad aggiornare le procedure informatiche relative al nuovo congedo straordinario.

In ogni caso, è già possibile fruire di tale istituto avanzando richiesta al proprio datore di lavoro, e regolarizzando la situazione successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS.

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