Decreto Cura Italia: le misure per aziende e famiglie

Con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo, il Governo dispone misure urgenti per aiutare l’economia italiana. Il provvedimento, denominato decreto  Cura Italia, seguendo le orme dei precedenti atti (è il 5° Decreto legge ed il 18° atto approvati dal 21 febbraio), si pone l’obiettivo di garantire liquidità a famiglie e aziende che da giorni devono fare i conti con questa emergenza sanitaria.

A tal fine mette sul piatto fondi per circa 25 miliardi (praticamente una finanziaria) e finanziamenti mobilitati per 350 miliardi per coprire le varie misure messe in atto.

Tralasciando alcune previsioni specifiche, prima fra tutte quelle dedicate al rafforzamento del Servizio Sanitario (a cui è dedicato l’intero Titolo I per complessivi 18 articoli del decreto) andiamo a vedere in dettaglio le misure che maggiormente impattano su aziende e famiglie.


AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE E LAVORATORI

Le misure per agevolare famiglie e lavoratori vanno in una duplice direzione: da un lato permettere di assentarsi dal lavoro con permessi speciali (seguendo anche le precedenti linee guida del Governo che invitano il più possibile ai lavoratori di limitare la presenza in sede tramite anche l’utilizzo di altri strumenti quali smart working) dall’altro non intaccare la liquidità dei nuclei familiari in questo periodo di emergenza sanitaria. Il tutto tenendo in considerazione anche alle difficoltà organizzative familiari (dovute ad esempio alla chiusura delle scuole) ed operative di alcuni operatori economici (per effettuare versamenti e pagamenti).  In dettaglio:

  • Congedi genitori al 50% retribuzione:
    • Lavoratori dipendenti: i lavoratori con figli fino a 12 anni, rimasti a casa per la sospensione delle lezioni, hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, al congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (contro il 30% previsto dal congedo parentale ordinario per i bambini fino a 6 anni). Il congedo è anche retroattivo e può dunque essere chiesto dal 5 marzo e sostituire l’eventuale congedo parentale chiesto senza retribuzione. Tale periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.
    • Lavoratori iscritti alla Gestione separata: anche qui, per i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni iscritti in via esclusiva alla Gestione separata possono fruire di un permesso al pari dei lavoratori dipendenti. Ciò che cambia è l’indennità che sarà pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Per le modalità di fruizione di tali congedi si dovranno attendere successive indicazioni da parte dell’INPS.

  • Servizi di baby sitting: in alternativa ai congedi visti sopra, i lavoratori possono scegliere l’erogazione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;

 

  • Permessi L. 104/92 aggiuntivi: chi assiste persone disabili e rientra tra i beneficiari dei permessi giornalieri di 3 gg al mese previsti dalla L. 104/92, potrà chiedere ulteriori 12 giorni di permesso per il bimestre marzo e aprile. Quindi, a prima lettura, trattasi di  24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi. Tuttavia rimangono ancora alcuni dubbi interpretativi. La norma, così come scritta, non sembra chiarire se trattasi di 24 giorni (12 per marzo e 12 per aprile) oppure di 12 gg complessivi nel bimestre (quindi, 3 per marzo + 3 per aprile + 12 da spalmare tra marzo e aprile);

 

  • Rc auto valida un mese dopo la scadenza: le polizze RcAuto, fino al 31 luglio, saranno valide per un mese dopo la scadenza, anziché gli attuali 15 giorni;

 

  • Sospensione a mutui per la prima casa: per chi si trovi in difficoltà, sia che sia lavoratore dipendente che autonomo, è possibile procedere alla sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa. Per gli autonomi la sospensione è prevista per i possessori di partite Iva che, come conseguenza della crisi, autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019;

 

  • Rinvio del pagamenti dei contributi Inps per il lavoro domestico: il provvedimento prevede il rinvio del pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio infatti potranno essere pagati dopo il 10 giugno.Il pagamento sarà al netto di sanzioni e interessi.

MISURE PER LAVORATORI ED IMPRESE

Il decreto Cura Italia non prevede obbligo di sospensione delle attività produttive. Le aziende possono dunque continuare a tenere aperti i loro cancelli. Tuttavia, anche a seguito di altri provvedimenti sia nazionali che, soprattutto, regionali, sono dettate condizioni difficili da rispettare. Protocolli sanitari e check list di misure intraprese, il cui rispetto saranno oggetto di verifica da parte degli organi di competenza, limiteranno notevolmente le attività produttive. Molte imprese, dunque, si troveranno nella condizione di sospendere temporaneamente qualsiasi tipo di attività. Ecco perché il governo ha messo in atto un rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed altre misure al fine di tutelare posti di lavoro che aziende.

  • Divieto di licenziare: per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio eccetera);

 

  • Potenziamento Cassa integrazione ordinaria per le medie e grandi aziende: se da un lato non è possibile licenziare, dall’altro lato le Aziende possono far ricorso ad ammortizzatori sociali. Per far fronte a tale misure il Governo mette sul piatto quasi 5 miliardi. Per le medie e grandi aziende è prevista una causale aggiuntiva legata alla particolare situazione sanitaria del paese. Il Decreto Cura Italia prevede infatti una causale unica speciale, «emergenza Covid-19» che comporta anche la semplificazione delle procedure d’accesso (es. procedura di consultazione con le parti sociali). La richiesta può essere avanzata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e va comunque presentata entro il mese di agosto 2020;

 

  • Potenziamento Cassa integrazione in deroga e di altri ammortizzatori: torna la Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Si rafforza anche il Fondo di integrazione salariale (il Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa, rivisitato dalla riforma del 2015;

 

  • Premio di 100 euro a chi lavora in sede: al fine di aiutare le imprese che non vogliono/possono bloccare le attività, è previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio, che sarà esentasse, spetta a chi guadagni non più di 40.000 euro l’anno e sarà rapportato ai giorni di lavoro in sede. L’importo sarà liquidato dal datore di lavoro nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

 

  • Congelamento IVA, contributi e ritenute: tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza lo scorso 16 marzo sono stati sospesi per tutti i contribuenti. L’appuntamento è rinviato a venerdì 20 marzo. Faranno eccezione, però, imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi. Per loro l’appuntamento alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate. Il decreto rinvia poi al 30 giugno anche tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020. È il caso, ad esempio, della dichiarazione annuale Iva. Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo.

print