Il Congedo Parentale dopo il D.Lgs. n. 105/2022

Il recente Decreto Conciliazione Vita-Lavoro (D.Lgs. n. 105/2022), adottato in attuazione di direttive europee, oltre ad introdurre il nuovo Congedo di paternità obbligatorio, va a modificare anche l’istituto del Congedo Parentale.

Il Congedo Parentale (spesso conosciuto come “Maternità Facoltativa“) rappresenta un periodo di astensione al lavoro facoltativo e successivo al Congedo Obbligatorio legato alla nascita di un figlio.

Il decreto, entrato in vigore lo scorso 13 agosto mira, da un lato a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, dall’altro a riequilibrare la condivisione delle responsabilità di assistenza al neonato tra uomini e donne.

Obiettivo indiretto è dunque anche quello di perseguire  una parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare.

Andiamo a vedere dunque cosa cambia per i lavoratori dipendenti.

ETA’ DEL BAMBINO

Il Decreto innalza innanzitutto l’arco temporale entro il quale è fruibile il congedo parentale.

La norma infatti incrementa:

  • da 6 a 12 anni il limite di età entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato;
  • da 8 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale ulteriore (solo per coloro che hanno reddito sotto una determinata soglia, vedi sotto) indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.

PERIODI INDENNIZZABILI

Oltre a prevedere un arco temporale di fruizione più lungo (vedi sopra), il Decreto Conciliazione Vita – Lavoro allunga anche i periodi di congedo parentale indennizzabile portando:

  • da 6 a 9 mesi, in totale, il periodo di congedo coperto dall’indennità, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
  • da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.

Il Decreto prevede però anche una riformulazione della distribuzione in modo da garantire una presenza del padre all’interno del nucleo familiare sempre più consistente e svincolata dal ruolo materno. Infatti i periodi di congedo parentale indennizzabili con indennità pari al 30% sono i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

GENITORE SOLO

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’art. 337-quater, cod. civ., l’affidamento.

 

DIRITTI ULTERIORI

Il novellato Congedo Parentale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti apporta un’altra interessante novità.  Infatti i periodi di congedo parentale oltre a continuare ad essere computati nell’anzianità di servizio, ora, dal 13 agosto in poi, non comportano riduzione dei ratei di maturazione per

  • ferie e riposi,
  • gratifica natalizia
  • tredicesima mensilità.

Una novità forse passata un po’ in sordina ma che a conti in tasca particolarmente interessante in quanto la non maturazione dei ratei sopra elencati andava ulteriormente a gravare economicamente a coloro che optavano per la fruizione del congedo (“pagato” al 30%).

Sono però possibili eventuali riduzioni relativamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Il Decreto conferma che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio e alla fruizione del Congedo Parentale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.
Viene invece introdotta l’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.

APPROFONDIMENTI

Per eventuali approfondimenti sul tema si può consultare la recente Circolare INPS n. 127 del 27 ottobre 2022 oppure contattarci utilizzando il nostro form.

Per avanzare richiesta al datore di lavoro puoi utilizzare il nostro fac simile editabile. 

 

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