Il congedo paternità obbligatorio dopo il D.Lgs 105/22

Dal 2022 il papà non dovrà più attendere le leggi di bilancio annuali per capire se e come poter fruire del congedo paternità.

A decorrere dal 13 agosto 2022, infatti, viene reso strutturale il congedo paternità obbligatorio, introdotto e regolamentato annualmente dalle singole Leggi di Bilancio che si succedevano nel tempo. L’istituto viene infatti definito e rimodellato dal recente Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, così detto Decreto Conciliazione vita-lavoro. 

Andiamo dunque a vedere le principali caratteristiche e le modalità di fruizione.

La caratteristiche del nuovo congedo

Il nuovo congedo paternità obbligatori definito dal recente Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (così detto Decreto Conciliazione vita-lavoro) ha le seguenti caratteristiche:

  1. il diritto scatta per tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, a prescindere dalla tipologia contrattuale;
  2. il congedo è fruibile nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta parto ai 5 mesi successivi;
  3. il congedo, come quello per la maternità, è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio;
  4. Il periodo di congedo può essere sia continuativo, ma anche frazionato;
  5. i 10 giorni di congedo obbligatorio sono lavorativi e computabili interamente anche se in quella giornata viene prevista una prestazione ad orario ridotto e non vengono computati sabato, domenica e festivi;
  6. I giorni di paternità non sono frazionabili ad ore;
  7. la norma trova applicazione anche nei confronti del padre adottivo od affidatario;
  8. il congedo è fruibile anche in contemporanea con quello della madre lavoratrice;
  9. in caso di parto plurimo il congedo è di 20 giorni lavorativi;
  10. viene meno, dal 13 agosto, il giorno aggiuntivo di congedo alternativo a quello della madre. Quindi, solo per l’anno 2022, 1gg di congedo facoltativo (al posto dell’obbligatoria della madre) sarà fruibile nei cinque mesi successivi ai parti o alle adozioni/affidamenti avvenuti fino al 12 agosto 2022, ossia fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto legislativo;
  11. il lavoratore lo deve comunicare per iscritto al proprio datore, con un anticipo non inferiore ai 5 giorni, in relazione all’evento nascita e sulla base della data presunta del parto, il giorno o i giorni nei quali intende usufruire del congedo (vedi il nostro fac-simile di richiesta);
  12. è rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire condizioni di miglior favore anche
  13. in relazione al tempo della richiesta;
  14. la richiesta scritta può essere sostituita dalla utilizzazione, ove presente in azienda, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze

I destinatari del congedo

Il congedo paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori domestici e quelli  agricoli a tempo determinato purché vi sia la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo).

Il diritto al congedo paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del T.U., articolo che disciplina il “Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico” per l’istituto della maternità. 

Il congedo spetta anche ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.
Il congedo di paternità obbligatorio non spetta invece

  • né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ,
  • né ai padri lavoratori autonomi.

Modalità di Fruizione

La fruizione del congedo paternità obbligatorio può essere sia continuativo ma anche frazionato in più giorni. La fruizione però deve avvenire a giornate intere non essendo ammessa una fruizione oraria.

I giorni coinvolti dal congedo sono LAVORATIVI e nel caso di settimana corta, in cui includessero un sabato o domenica (o festivo) questi ultimi rimarrebbero esclusi.

Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare per iscritto al suo datore i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”. 

Trattamento economico

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione. Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità si richiama l’art. 23 D.Lgs. 151/2001:

  • per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo;
  • al suddetto importo si aggiunge il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore;
  • concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

Approfondimenti

L’INPS è intervenuta con Circolare 122 del 27-10-2022 per fornire i primi chiarimenti interpretativi sulla nuova normativa introdotta dal D.Lgs 105/2022.

 

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