Mobility Manager : alla ricerca della sostenibilità

Nel 1998 non aveva ancora il nome di Mobility Manager, ma l’allora Decreto Ronchi individuava già la necessità di nominare un “responsabile della mobilità” all’interno di aziende con determinate specifiche. Sono trascorsi più di venti anni e l’attuale legislatore prova a rispolverare questa figura cercando di fornire un nuovo slancio alla così detta “mobilità sostenibile”. 

Infatti, il recente Decreto del MITE del 12 maggio 2021 prevede l’obbligatorietà per aziende che rientrano in determinate parametri (sia di numero che di posizione geografica) di individuare una figura interna (appunto un Mobility Manager) che adotti misure volte a favorire lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti.

La normativa è in parte ancora lacunosa (prima fra tutto non è prevista alcuna sanzione per le aziende che non si adoperino ad assolvere l’obbligo). Tuttavia, visto l’impatto che potrebbe avere anche su altri ambiti quali certificazioni ambientali e bilanci di sostenibilità, i tempi sembrano maturi per scongiurare che il Mobility Manager non ricada nel dimenticatoio per altri venti anni.

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio cosa prevede la nuova normativa

Chi è il Mobility Manager

E’ una figura aziendale che ha il principale obiettivo di redigere e monitorare il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), strumento di razionalizzazione degli spostamenti del personale realizzato attraverso l’analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti.

Il Mobility Manager

  1. È scelto tra il personale di ruolo dell’azienda con “un’elevata e riconosciuta competenza professionale ed esperienza pregressa nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti e della tutela dell’ambiente” (art. 7 del recente Decreto Ministeriale 12 maggio 2021)
  2. promuove “la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità dei dipendenti allo scopo di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale connesso al traffico veicolare nelle aree urbane e densamente popolate” (art 6 del cit. decreto)
  3. verifica l’attuazione del PSCL tramite il monitoraggio in corso d’anno degli spostamenti dei dipendenti e la verifica costante del loro livello di soddisfazione (art 6 del cit. decreto)
  4. “cura i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti dei dipendenti” (art. 6)
  5. promuove iniziative di sensibilizzazione ed informazione sugli strumenti per promuovere la mobilità sostenibile anche in collaborazione con il Mobility Manager d’Area (incentivazione della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico, del car sharing privato e pubblico, ecc.) (art. 6)

 

Cos’è il Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL)

Il PSCL è un documento redatto dal Mobility Manager e contenente indicazioni ed informazioni con il fine di migliorare la raggiungibilità dei luoghi di lavoro e ottimizzare gli spostamenti dei propri dipendenti. Tale documento conterrà dunque indicazioni che limitino il più possibile l’uso dell’auto privata al fine di:

  • evitare congestionamenti, specie nelle ore di punta,
  • diminuire l’impatto sull’ambiente quindi della congestione nelle ore di punta, dell’impatto sull’ambiente causato dal traffico veicolare, soprattutto nei grandi centri urbani,
  • e apportare un generale miglioramento del benessere dei dipendenti con effetti positivi anche sulla spesa per i trasporti.

Il Piano degli spostamenti casa-lavoro deve essere redatto entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo anno di entrata in vigore del DM 12 maggio 2021 per cui il termine è anticipato al 27 novembre (180 gg dall’entrata in vigore del Decreto del MITE),

Il PSCL è trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente.

 

 

Riferimenti normativi

La figura del Mobility Manager nasce in Italia con il Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998 (così detto Decreto Ronchi) intervento normativo contenente le norme in materia di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”. Il testo arrivò a seguito dell’adozione degli Accordi di Kyoto del 1997  proprio con l’intento di ridurre le emissioni inquinanti legate all’impiego di mezzi di trasporto nelle città italiane.

Fino al 2019 la legge prevedeva l’obbligo di identificare un Mobility Manager

  • nelle imprese e negli enti pubblici aventi singole unità locali con più di 300 dipendenti
  • e nelle aziende con complessivamente almeno 800 unità di personale, ma solo in alcuni comuni identificati come a rischio inquinamento atmosferico (l’elenco è contenuto nell’allegato III del decreto ministero dell’ambiente del 25 novembre 1994).

Tra queste rientrano città quali:

  • TORINO
  • GENOVA
  • BRESCIA
  • MILANO
  • PADOVA
  • VENEZIA
  • VERONA
  • TRIESTE
  • BOLOGNA
  • PARMA
  • FIRENZE
  • LIVORNO
  • ROMA
  • NAPOLI
  • BARI
  • FOGGIA
  • TARANTO
  • REGGIO CALABRIA
  • CATANIA
  • MESSINA
  • PALERMO
  • SIRACUSA
  • CAGLIARI

 

Con il recente Decreto Rilancio (art. 229 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020) si estende l’obbligo di individuazione di un Mobility Manager (e relativa adozione di un PSCL) anche  alle imprese e alle pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate

  • nei capoluoghi di regione,
  • nelle città metropolitane,
  • nei capoluoghi di provincia
  • o in comuni con popolazione superiore a 50.000

Il Decreto Rilancio rinviava a adozione di uno o più decreti attuativi. Uno di questi è appunto il Decreto MITE del 12 maggio 2021 che a sua volta rinvia all’adozione di Linee Guida ancora in fase di definizione (le tempistiche di adozione potrebbero essere entro il mede di agosto).

 

Obblighi per l’azienda

L’attuale normativa, così come delineata prevede i seguenti obblighi:

  • Nomina di un Mobility Manager, responsabile per la mobilità dei dipendenti dell’azienda;
  • Redazione di un Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) da adottare:
    1. Inizialmente entro 180 gg dall’entrata in vigore del Decreto del MITE (scadenza 23 novembre);
    2. Entro il 31/12 di ciascun anno
  • Trasmissione del PSCL al Comune territorialmente competente;
  • Implementazione di quanto scritto nel PSCL

 

Sistema sanzionatorio

Al momento non sono previste sanzioni. Infatti, sia Decreto Ronchi che il recente Decreto rilancio e relativo decreto attuativo, non prevedono misure sanzionatorie in caso di disattesa alle indicazioni fornite in ambito di mobility management.

Tuttavia ripercussioni potrebbero esserci (quasi sicuramente) in ambito di bilancio sociale o altre certificazioni in tema di sostenibilità ambientale.

 

Costi ed opportunità del Mobility Manager

Le aziende si trovano quindi ora difronte al dilemma: nominare o no il Mobility Manager? La strada intrapresa dal legislatore è chiara. Tuttavia, la mancata adozione di un sistema sanzionatorio, lascia intravedere un approccio soft. Forse dettata anche da tempi non facili per le aziende, la scelta è stata quella di lasciare “libera” (almeno per ora) ciascun operatore economico sull’adozione o meno di un PSCL.

Vale quindi la pena soffermarsi un attimo sui costi ed opportunità della scelta. Infatti, a fronte di costi da sostenere (e senza il rischio di incorrere in alcuna sanzione) vi sono vantaggi per diversi soggetti quali:

  • la comunità, avendo un impatto non solo sull’emissione di CO2 ma anche in termini di traffico, parcheggi, etc;
  • i dipendenti, che potrebbero beneficiare di iniziative che renderebbero l’accesso al luogo di lavoro più facile e, probabilmente, anche più economico;
  • e l’azienda stessa, la quale potrebbe avere non solo un riscontro positivo sulle varie certificazioni ambientali (sempre più impattanti sia sulla gestione ma anche per l’accesso sui finanziamenti) ma anche, specie per le grandi aziende, un asset attivo da spendere in termini di Bilancio di sostenibilità.

print