Sospensione e proroga dell’apprendistato

La sospensione e proroga dell’apprendistato è divenuto un fenomeno piuttosto frequente in questo periodo di emergenza COVID-19. Al sopraggiungere dell’emergenza, infatti, molte aziende hanno dovuto fare i conti con la riorganizzazione delle proprie attività dovendo, in molti casi,procedendo alla sua sospensione a causa del lockdown previsto da legislatore. Proprio per la sua natura di carattere prettamente formativo, l’apprendistato necessita di una particolare attenzione nel caso in cui venga sospeso.

Per tali casistiche bisogna far riferimento alle due seguenti norme:

  1.  l’ art 42 c. 5 Lett g) del D.Lgs 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in cui il legislatore, confermando l’interpretazione contenuta nell’interpello 34/2010 prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
  2. L’art 2 c. 4 del D.Lgs 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che va normare il caso in cui i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (e non le altre due tipologie di apprendistato) siano destinatari di trattamenti di integrazione salariale.  In tal caso, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato dovrà essere prorogato in misura equivalente “all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite“.

Al fine di comprendere la gestione del rapporto si deve dunque innanzitutto vedere la tipologia di apprendistato. Solo infatti per coloro che rientrano nella categoria di apprendistato professionalizzante trova applicazione il D. Lgs 148/2015.

Quindi possiamo distinguere due casistiche:

  1. per gli apprendisti di primo livello (cioè quello destinato al raggiungimento di qualifica o diploma professionale) e di alta formazione e ricerca trova applicazione l’art. 2 del D.Lgs 81/2015. Di conseguenza, il rapporto di lavoro potrà (trattasi di opportunità) prorogato solo se la sospensione sia superiore ai 30 gg.
  2. per gli apprendistati professionalizzanti, invece,  si dovrà (sembra quindi più un obbligo) procedere a proroga per un monte ore pari al periodo di sospensione indipendentemente, dunque, se sia superiore o meno ai 30 gg.

Ovviamente le due casistiche potrebbero sommarsi. Infatti, molti lavoratori (apprendistati professionalizzanti) potrebbero trovarsi in situazioni di aver beneficiato sia di ammortizzatori sociali ma anche di altri strumenti legati direttamente (es. L. 104 o congedi straordinari) o meno (es. malattia e infortunio) al COVID -19. La proroga dell’apprendistato, dunque, potrebbe essere frutto di sommatoria di più assenze.

Altri possibili dubbi potrebbero essere:

  • Come vengono determinati i 30 gg di sospensione dell’apprendistato da recuperare?
    • L’interpello 34/2010 forniva chiarimenti in merito al periodo di sospensione dell’apprendistato indicando la possibilità di ritenere rilevante l’interruzione di periodi superiori al mese anche se risultante quale sommatoria brevi periodi. Tuttavia lo stesso Ministero ribadiva che ciascun singolo caso debba essere valutato sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo. A ciò si deve aggiungere il tenore letterale dell’art. 42 che sembra rinviare alla possibilità di proroga qualora vi sia una singola interruzione superiore a 30 giorni. Quindi si può concludere che  il periodo di sospensione (ad esempio per malattia) dovrà essere continuativo e fare riferimento ad un unico periodo di durata superiore a 30 giorni senza avere rilevanza brevi periodi di sospensione distribuiti random durata l’intero rapporto lavorativo (per approfondimenti vedi anche articolo IPSOA);
  • Nel determinare la durata della proroga a seguito di sospensione dell’apprendistato, si devono conteggiare giorni da calendario o giorni lavorativi?
    • Tale quesito non è di facile definizione visto anche le diverse definizioni riportate dalle due norme viste sopra. Mentre il D.Lgs 81/2015 parla infatti di “giorni”, il D.Lgs 148/2015 parla invece di “monte ore”. Pertanto, in mancanza di eventuali indicazioni dei rispettivi CCNL:
      • nel primo caso prevale l’interpretazione che la proroga debba essere di pari giorni di calendario. Tuttavia, qualora si effettui il conteggio su gg lavorativi poco dovrebbe cambiare partendo  anche dal presupposto che lo spirito della norma è il recupero della formazione non avvenuta che si basa dunque su giorni in cui si può prestare effettivo lavoro;
      • nel secondo caso, invece, quella in base al quale la proroga debba essere in giorni lavorativi (determinati dal numero di ore di sospensione).
  • E’ possibile confermare l’apprendistato senza procedere a recupero della sospensione?
    • Si, è sempre possibile procedere a conferma anticipata dell’apprendistato. D’altronde trattasi di trattamento di miglior favore per il dipendente e perdita di vantaggi contributivi da parte dell’impresa che dunque nessuno potrebbe venire a contestare;
  • I vantaggi contributivi permangono nel momento in cui viene prorogato l’apprendistato?
    • Durante l’ulteriore periodo di recupero della formazione non effettuata, per effetto della sospensione, vigono le agevolazioni previste dalla normativa sull’apprendistato (vedi messaggio INPS n. 6827/2010).

 

 

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