Assegno Unico Universale 2024

Con l’arrivo di febbraio siamo al consueto appuntamento per la presentazione della domanda per l’Assegno Unico Universale.

Dal 1° marzo 2022 è stato infatti istituito l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. L’assegnazione di tale beneficio è rivolto ai nuclei familiari e viene determinato tenendo conto anche della condizione economica del nucleo espressa tramite ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Ripercorriamo brevemente le principali caratteristiche di tale istituto, rimasto oramai pressoché invariato da due anni a questa parte.

COS’E’ L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’assegno è appunto un beneficio economico che nel corso del tempo ha assorbito altre misure a sostegno della famiglia, comprese le detrazioni per figli a carico, premio della nascita, bonus bebè, etc.

Questo assegno è appunto:

  • unico” in quanto accorpa alcune misure presenti nel nostro ordinamento, ovvero assegni al nucleo familiare, detrazione per figli a carico e misure legate alla natalità;
  • universale” perché spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori e, quindi, anche a lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti;
  • fiscalmente neutro, ovvero non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Con la sua introduzione quindi, oltre ad essere stato soppresso il vecchio Assegno Nucleo Familiare, è cambiato anche il sistema della detrazioni per figli a carico. Infatti, dal 1° marzo 2022, le detrazioni spettano solo per i figli di età pari o superiore ai 21 anni.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ciascun figlio minorenne a carico – per i nuovi nati la misura decorre dal 7° mese di gravidanza –
  • e per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
  • nonché per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, se lo stesso si trova in una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a ottomila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso congiuntamente di alcuni requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

 

ISEE E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

In caso di:

  1. SEE presentato entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata e spettano tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  2. ISEE presentato dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  3. assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a quarantamila euro, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021.


IMPORTI DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’assegno unico è attribuito sulla base dei criteri previsti dall’articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021, che stabiliscono differenze di importo per figli minorenni e disabili e per figli maggiorenni.
Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
L’INPS ha reso disponibili i nuovi importi dell’assegno unico e le relative soglie ISEE, aggiornate sulla base del Comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, con l’Allegato 1 della Circolare n. 41/2023.
Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell’importo dell’assegno unico: avere un figlio successivo al secondo, avere un figlio disabile, essere madre di età inferiore ai 21 anni, essere entrambi genitori titolari di reddito da lavoro, avere quattro o più figli.
Inoltre, è prevista una maggiorazione transitoria dell’assegno unico per le prime tre annualità, riconosciuta al sussistere, cumulativamente, di un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro e dell’effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno, dal genitore (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione, con l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
Dal 1° marzo 2023 ai soggetti beneficiari che, alla data del 28 febbraio 2023, hanno una domanda nello stato di “accolta” l’assegno unico e universale viene riconosciuto d’ufficio, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
I figli maggiorenni, in possesso delle condizioni richieste, possono presentare la domanda al posto dei genitori e richiederne la corresponsione diretta.
Nel caso di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, è possibile che il figlio presenti domanda di assegno unico per conto proprio. In tal caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
La domanda può essere presentata dal portale web dell’INPS attraverso l’apposito servizio mediante SPID di livello 2, CIE 3.0, CNS. In alternativa si può rivolgersi al Contact center integrato o agli Istituti di Patronato.
Se la domanda viene presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è attribuito con effetto retroattivo a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Altrimenti è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Accedendo al sito www.inps.it, nella pagina ad accesso riservato dedicata all’assegno unico e universale, gli utenti possono consultare lo stato delle domande che hanno presentato ed eventualmente procedere alla modifica dei dati inoltrati accedendo all’apposita sezione “Consulta e Gestisci le domande presentate”, all’interno della quale, per ogni figlio, sono riportate le azioni possibili.

 

EROGAZIONE

L’assegno unico è corrisposto dall’INPS ed è erogato direttamente al richiedente su conto corrente bancario, postale, o altre modalità intestate al richiedente (o all’altro genitore se viene scelta la ripartizione dell’importo).
Per i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019 l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Rdc e con le modalità di erogazione dello stesso, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

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