I permessi per gli amministratori degli enti locali

Gli amministratori degli enti locali che sono chiamati a ricoprire cariche elettive all’interno delle rispettive amministrazioni possono beneficiare dei permessi per lo svolgimento di tali funzioni.

La normativa di riferimento è il D.Lgs 267/2000 (CAPO IV – Status degli amministratori locali) che prevede

  • il diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita
  • o, in alternativa, poter ottenere permessi retribuiti e non continuando a svolgere la propria attività lavorativa.

CHI SONO GLI AMMINISTRATORI LOCALI

Con il termine Amministratore dell’ente locale si indicano tutti quei soggetti eletti a ricoprire determinati ruoli all’interno dello stesso. In dettagli:

  • i sindaci (anche metropolitani);
  • i presidenti delle province;
  • i consiglieri dei comuni (anche metropolitani) e delle province;
  • i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali;
  • i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
  • i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane
  • i componenti degli organi delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali e ci pmponenti degli organi di decentramento.

L’ASPETTATIVA

I soggetti che possono richiedere tale aspettativa sono:

  • I sindaci, i presidenti di provincia di comunità montante, di unioni di comuni e di consorzi tra enti locali, assessori provinciali e comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • Presidenti dei consigli comunali in comuni con più di 50.000 abitanti e presidenti dei consigli provinciali;
  • Presidenti dei consigli cirscoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e presidenti di aziende anche consortili;

Il periodo dell’aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Durante l’aspettativa il dipendente non riceve alcuna retribuzione. Tuttavia l’amministrazione locale di appartenenza deve provvedere al versamento a sua carico dei contributi previdenziali ed assicurativi. La stessa, inoltre, deve rimborsare al datore di lavoro la quota annua TFR accantonata entro il limite di 1/12 dell’indennità di carica (mentre l’eventuale residuo carico del lavoratore)

I PERMESSI

Per tutto il periodo della carica, qualora decida di continuare a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente potrà fruire di tutta una serie di permessi (retribuiti e non) a seconda del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.

I permessi previsti dal D.Lgs 267/2000 sono riassunti nella seguente tabella:

Nell’ipotesi di permessi retribuiti l’ente presso cui il dipendente è stato eletto deve rimborsare, su richiesta documentata del datore di lavoro ed entro 30 giorni dalla stessa, quanto dallo stesso anticipato a titolo di retribuzione ed assicurazione per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

MODALITA’ DI RICHIESTA ASPETTATIVA E DEI PERMESSI

In materia di modalità di richiesta aspettativa e permessi la normativa nulla prevede in merito. Specifiche previsioni possono essere contenute nei CCNL regolanti il proprio rapporto di lavoro. Qualora così non fosse, in base ai principi dell’ordinamento giuslavoristico, il dipendente deve cercare di fornire informazione al proprio datore di lavoro con congruo preavviso o comunque non appena venuto a conoscenza (nei casi imprevedibili ed urgeti).

In casi di fruizione di permessi (retribuiti e non)  questi devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.

 

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