Le dimissioni: breve guida per lavoratori ed aziende

In questo articolo tratteremo gli aspetti fondamentali delle dimissioni. Il fine sarà quello di descriverne la procedura e di fornire alcuni chiarimenti operativi.

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, infatti, l’istituto delle dimissioni è stato riformato con il chiaro intento di garantire la effettiva volontarietà delle dimissioni del lavoratore nonché di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco.

Quando il lavoratore decide di interrompere il rapporto di lavoro, cosa deve fare ora?  Le aziende quali obblighi hanno? Le dimissioni possono, e in quali termini, essere revocate? Le parti come devono gestire il rapporto di lavoro durate il periodo di preavviso?

Per step cercheremo di fornire risposte a tutti questi quesiti.

COSA SONO LE DIMISSIONI

Le dimissioni sono un atto unilaterale volontario con cui il lavoratore dipendente decide di recedere dal rapporto di lavoro. Oltre alla volontarietà, le dimissioni presentano anche le seguenti caratteristiche:

  • sono un “atto recettizio” , cioè di un atto i cui effetti decorrono dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza (non ne è quindi richiesta l’accettazione).
  • sono un “atto non motivato”, cioè il dipendente non è tenuto a fornire cause o giustificazioni.

Prima della riforma non era richiesta alcuna formalità nel presentare le dimissioni che potevano dunque essere manifestate semplicemente su un foglio bianco, anche precompilato. Ciò però ha contributo al diffondersi del così detto fenomeno delle dimissioni in bianco: il lavoratore, al momento dell’assunzione firmava già le dimissioni su un foglio bianco in cui il datore avrebbe successivamente indicato la data di interruzione del rapporto nel momento che avrebbe ritenuto più opportuno. In altre parole un vero proprio licenziamento con le sembianze delle dimissioni volontarie del lavoratore.

Con la riforma del 2015 il Legislatore ha introdotto una procedura telematica da effettuare sul portale www.cliclavoro.gov.it mettendo fine al fenomeno.

COME SI PRESENTANO LE DIMISSIONI

Dal 12 marzo 2016, a seguito di uno dei decreti attuativi del Jobs Act, non è più sufficiente una semplice comunicazione al datore di lavoro da parte del lavoratore della volontà di dimettersi.

E’, infatti, previsto che le dimissioni si possano considerare efficaci solo quando venga completata anche una nuova procedura telematica, introdotta al fine di consentire al dipendente di comunicare la propria decisione e di tutelarsi così da eventuali dimissioni non genuine.

Nello specifico, la comunicazione deve avvenire via web attraverso l’uso di appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

L’accesso alla procedura telematica avviene tramite il portale www.cliclavoro.gov.it secondo due differenti modalità: la procedura diretta e la procedura assistita.

 

 

 LA PROCEDURA DIRETTA

Il lavoratore, per poter procedere direttamente all’invio telematico del modulo di dimissioni online, deve avere il alternativamente

  • Il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS, diverso dal PIN ordinario (sempre rilasciato dall’Ente ma con cui non si possono effettuare determinate operazioni), e che è possibile richiedere collegandosi al portale dell’INPS, rivolgendosi al Contact Center al numero gratuito 803.164 o recandosi presso una delle sue sedi territoriali
  • lo SPID cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale le cui modalità di rilascio sono differenti (per saperne di più clicca qui);

Solo a PIN (o SPID) acquisito, il dimissionario potrà accedere autonomamente all’apposita sezione per la compilazione della modulistica prevista. Il modulo on line, una volta compilato, sottoscritto e confermato sarà poi automaticamente tramesso, dall’indirizzo interno al sistema [email protected], alla PEC del datore di lavoro  (è quindi consigliato  procurarsi anticipatamente l’indirizzo mail PEC).

 

E’ bene precisare che verranno chiesti alcuni dati identificativi:

  1. per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente;
  2. per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC. Si passerà poi a selezionare la tipologia di comunicazione (dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o revoca) con la data di trasmissione.

Una particolare attenzione va posta al dato relativo alla Data di decorrenza delle dimissioni, spesso oggetto di errore nella compilazione. In tale campo va  riportato il primo giorno non lavorativo, cioè il giorno successivo alla data di interruzione del rapporto di lavoro. Quindi, se ad esempio un lavoratore che ha un preavviso di 1 mese e presenta le dimissioni in data 31 gennaio:

  • il suo ultimo giorno lavorativo sarà il 28 febbraio
  • e la data di decorrenza delle dimissioni da indicare sarà il 01 marzo.

LA PROCEDURA ASSISTITA

Il lavoratore, in alternativa alla procedura diretta, può rivolgersi agli intermediari individuati dalla normativa abilitati quali:

  • i patronati (CAF);
  • i Consulenti del Lavoro;
  • le organizzazioni sindacali;
  • l’Ispettorato territoriale del lavoro;
  • le Commissioni di certificazione;
  • gli enti bilaterali.

Tali intermediari, una volta verificata la libera volontà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro, provvederanno a seguire la procedura on line (senza necessità di PIN dispositivo o SPID perfezionando le dimissioni) con relativa comunicazione al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale.

LA MODIFICA E LA REVOCA DELLE DIMISSIONI

Può accadere che, dopo la presentazione delle dimissioni online ci si accorga che vi sia un errore sulla data di decorrenza o che il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per una data di cessazione diversa da quella comunicata (Ad esempio, perché il dipendente viene esonerato dal preavviso)

In questi casi, come chiarisce il Ministero con Circolare 12/2016, non è necessario revocare le dimissioni e presentare una nuova comunicazione online. Infatti la procedura telematica riguarda la sola manifestazione della volontà di dimettersi da parte del dipendente (sostituisce, cioè, la vecchia lettera di dimissioni). Inoltre la revoca, come vedremo poi, ha dei termini molto stringenti.

Quindi le parti sono libere di accordarsi per modificare la data di decorrenza, dunque la durata del preavviso.

È il datore di lavoro che sanerà la situazione con l’UNILAV (da effettuare entro 5 giorni dalla data effettiva in cui il rapporto è terminato) e non avrà alcuna rilevanza, dunque, la data indicata nelle dimissioni telematiche.

Riguardo alla revoca, il lavoratore può procedere entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo on line  con le medesime modalità telematiche.

LE ECCEZIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della procedura telematica le dimissioni presentate:

  • nelle sedi protette (cioè davanti le Commissioni di conciliazione formate presso Ispettorati territoriali del lavoro e le Commissioni di certificazione);
  • durante il periodo di prova;
  • dal lavoratore domestico;
  • dai lavoratori marittimi;
  • dai dipendenti del settore pubblico;
  • dalle lavoratrici in maternità. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni, presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice (o dal lavoratore) durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.

OBBLIGHI E SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

In caso di mancato completamento della procedura prevista, il datore di lavoro ha l’obbligo di invitare il lavoratore al suo perfezionamento. Qualora, nonostante i solleciti, persista l’inadempimento da parte del lavoratore, il datore di lavoro è legittimato a contestarne l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro tramite l’avvio di un procedimento disciplinare al termine del quale potrà sanzionare la condotta illecita con il licenziamento, ricorrendo i presupposti dell’assenza ingiustificata.

Se il datore di lavoro altera o manomette i moduli delle dimissioni trasmessi dal lavoratore è passibile di una sanzione che va da 5.000 euro a 30.000 euro, salvo che la manomissione di questi documenti non integri una fattispecie di reato, che rientrerà, invece, nella competenza del giudice penale.

Il PREAVVISO

Per periodo di preavviso si intende l’arco temporale che intercorre tra la presentazione delle dimissioni e la cessazione del rapporto di lavoro durante il quale il lavoratore continua a svolgere la propria attività lavorativa.  E’ una forma di tutela del datore di lavoro, al quale viene in questo modo concesso un tempo teoricamente sufficiente a individuare, assumere e formare il dipendente che sostituirà il dimissionario.

L’articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che ciascuna parte di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può recedere dal contratto dandone il preavviso entro il “termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità”. I termini di preavviso sono normalmente indicati dai CCNL di riferimento e possono dipendere da diversi fattori, tra cui qualifica e anzianità aziendale del dimissionario.

Qualora il periodo di preavviso previsto per legge non sia rispettato, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un’indennità, il cui importo è normalmente calcolato sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato. E’ bene inoltre precisare che il periodo di preavviso debba essere lavorato. Quindi tra i giorni di preavviso non sono conteggiati eventuali giorni di assenza dovuti a malattia, infortunio, ferie o maternità.

La disciplina riguardante il preavviso non interessa i lavoratori a tempo determinato, per i quali non è del resto prevista neppure la possibilità delle dimissioni. Fatta salva l’eventualità del recesso per giusta causa, un rapporto di lavoro a tempo determinato può infatti concludersi anticipatamente rispetto alla durata prevista dal contratto solo in caso di accordo di entrambe le parti.  Le  “dimissioni” che vengono presentate da un lavoratore a termine non sono quindi un atto unilaterale ma costituiscono a tutti gli effetti un vero e proprio accordo tra lavoratore ed azienda.

 

FAQ

Le informazioni riportate nell’articolo hanno il fine di chiarire alcuni aspetti procedurali delle dimissioni e di fornire alcuni informazioni aggiuntive sull’argomento. Durante l’iter, però, si possono presentare varie problematiche o emergere alcuni dubbi. A tal fine il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ha predisposto una sezione del proprio sito istituzionale contenente le FAQ.

Qualora permangano dei dubbi potete sempre contattarci.

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