Il recente intervento legislativo, infatti, apporta una serie di modifiche al contestato art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.
Le principali novità sono sostanzialmente due.
La prima riguarda la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” (in deroga agli articoli 19 e 21 del d. lgs n. 81/2015)
- per una sola volta;
- per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi,
Tale ulteriore rinnovo o la proroga “acausale” è possibile fino al 31 dicembre 2020.
La norma sembra piuttosto chiara. Tuttavia possono sorgere dubbi in merito all’interpretazione dell’espressione “per una sola volta“. Dato che la legge dispone che proroga e rinnovo possano essere effettuati una sola volta, se ne deduce che questo regime “acausale” non dovrebbe tener conto dei rapporti pregressi. Ragionando altrimenti,
- in tema di rinnovi, la causale andrebbe applicata al primo rinnovo (e, dunque, se si tenesse conto dei rapporti pregressi la nuova norma sarebbe inattuabile);
- b) in tema di proroghe è noto che nei primi 12 mesi “acausali” si possono effettuare fino a quattro proroghe. Pertanto l’espressione “per una sola volta”, riferito alle proroghe, lascia intendere che il contenuto del nuovo art. 93 ha una sua valenza autonoma e peculiare, che prescinde, seppur in parte, dalla disciplina generale sui contratti a termine.
Inoltre, posto che nell’art. 93 “riformato” dal d.l. 104/2020, si parla espressamente di deroga all’art. 21, si dovrebbe concludere che questa proroga non si conteggia tra le quattro previste nel citato comma 1 dell’art. 21.
La seconda importante novità è relativa all’abrogazione del contestato comma 1 bis dell’art. 93. Tale norma prevedeva le così dette proroghe “automatiche” dei contratti a termine. In altre parole, con il precedente intervento legislativo (L. 77/2020) si obbligava le aziende a procedere a proroga automatica, per un periodo pari ai periodi di sospensione e a prescindere da qualsiasi valutazione di necessità organizzativa. Ne veniva dunque contestato non solo la scelta politica di far gravare sulle aziende costi di natura sociale ma anche i dubbi in merito all’operatività in quanto lasciava molti vuoti interpretativi.
L’articolo del D.L. 104/2020 rimuove qualsiasi dubbio prevedendo l’abrogazione dell’intero comma e di conseguenza anche la cessazione degli effetti già prodotti dall’entrata in vigore di tale norma. La sola abrogazione del comma 1 bis, pur ampiamente condivisibile, opera per il futuro, e dunque lascerebbe inalterata l’attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020 ossia il giorno precedente l’entrata in vigore della norma abrogatrice
Accanto a queste importante novità introdotte dell’art. 8 del D.L. 144/2020, se ne possono aggiungere altre due di portata più limitata, ma pure sempre rilevanti. Più precisamente:
- l’eliminazione dell’espressione contratti “in essere alla data del 23 febbraio 2020” che costituiva un limite temporale alla facoltà di proroga dei contratti a termine;
- la cancellazione dell’ambigua espressione “per far fronte al riavvio delle attività” che aveva un valore meramente descrittivo ma che aveva ingenerato una serie di dubbi interpretativi.