Decreto Agosto: le novità per i contratti a termine

Dopo i tanti dubbi suscitati in ambito di proroga dei contratti a termine dall’approvazione della Legge 77/2020, il governo con il recente D.L. n. 104/2020 ha rimosso tutti (o meglio, quasi tutti) i dubbi.

Il recente intervento legislativo, infatti, apporta una serie di modifiche al contestato art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

Le principali novità sono sostanzialmente due.

La prima riguarda la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” (in deroga agli articoli 19 e 21 del d. lgs n. 81/2015)

  • per una sola volta;
  • per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi,

Tale ulteriore rinnovo o la proroga “acausale” è possibile fino al 31 dicembre 2020.

La norma sembra piuttosto chiara. Tuttavia possono sorgere dubbi in merito all’interpretazione dell’espressione “per una sola volta“. Dato che la legge dispone che proroga e rinnovo possano essere effettuati una sola volta, se ne deduce che questo regime “acausale” non dovrebbe tener conto dei rapporti pregressi. Ragionando altrimenti,

  1. in tema di rinnovi, la causale andrebbe applicata al primo rinnovo (e, dunque, se si tenesse conto dei rapporti pregressi la nuova norma sarebbe inattuabile);
  2. b) in tema  di proroghe è noto che nei primi 12 mesi “acausali” si possono effettuare fino a quattro proroghe. Pertanto l’espressione “per una sola volta”, riferito alle proroghelascia intendere che il contenuto del nuovo art. 93 ha una sua valenza autonoma e peculiare, che prescinde, seppur in parte, dalla disciplina generale sui contratti a termine.

Inoltre, posto che nell’art. 93 “riformato” dal d.l. 104/2020, si parla espressamente di deroga all’art. 21, si dovrebbe concludere che questa proroga non si conteggia tra le quattro previste nel citato comma 1 dell’art. 21.

La seconda importante novità è relativa all’abrogazione del contestato comma 1 bis dell’art. 93. Tale norma prevedeva le così dette proroghe “automatiche” dei contratti a termine. In altre parole, con il precedente intervento legislativo (L. 77/2020) si obbligava le aziende a procedere a proroga automatica, per un periodo pari ai periodi di sospensione e a prescindere da qualsiasi valutazione di necessità organizzativa. Ne veniva dunque contestato non solo la scelta politica di far gravare sulle aziende costi di natura sociale ma anche i dubbi in merito all’operatività in quanto lasciava molti vuoti interpretativi.

L’articolo del D.L. 104/2020 rimuove qualsiasi dubbio prevedendo l’abrogazione dell’intero comma e di conseguenza anche la cessazione degli effetti già prodotti dall’entrata in vigore di tale norma. La sola abrogazione del comma 1 bis, pur ampiamente condivisibile, opera per il futuro, e dunque lascerebbe inalterata l’attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1 bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020 ossia il giorno precedente l’entrata in vigore della norma abrogatrice

Accanto a queste importante novità introdotte dell’art. 8 del D.L. 144/2020, se ne possono aggiungere altre due di portata più limitata, ma pure sempre rilevanti. Più precisamente:

  • l’eliminazione dell’espressione contratti “in essere alla data del 23 febbraio 2020” che costituiva un limite temporale alla facoltà di proroga dei contratti a termine;
  • la cancellazione dell’ambigua espressione “per far fronte al riavvio delle attività” che aveva un valore meramente descrittivo ma che aveva ingenerato una serie di dubbi interpretativi.

 

 

 

 

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