Le novità del Decreto Agosto in materia di lavoro

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, così detto Decreto Agosto, introduce ulteriori interventi in ambito giuslavoristico tutti aventi lo stesso fine: supportare aziende e lavoratori durante questo periodo di emergenza epidemiologica.

In particolare, il legislatore in materia di lavoro prevede una serie di misure di riguardanti temi di interesse per le aziende, come gli ammortizzatori sociali, le agevolazioni contributive per nuove assunzioni, il divieto di licenziamento e la proroga dei contratti a termine.

Andiamo a vedere dunque singolarmente i principali articoli che impatteranno su imprese e lavoratori.

Art 1 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, che possono essere incrementate di ulteriori nove settimane, da fruire solo a condizione che sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di nove settimane.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le ulteriori nove settimane, riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, non sono però più gratuite per tutti i datori di lavoro.

Le aziende che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane dovranno infatti versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Più in dettaglio, il contributo sarà pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Al fine di accedere a tale ulteriore periodo di ammortizzatori, l’azienda dovrà presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In caso di assenza di autocertificazione, verrà applicata l’aliquota più alta pari al 18%.

 

Art. 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione

Al fine di disincentivare un ricorso massiccio, e forse non sempre pienamente giustificato, agli ammortizzatori sociali, il legislatore prova a giocare la carta della decontribuzione. Infatti, i datori di lavoro che non richiederanno i trattamenti di integrazione Covid e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei medesimi trattamenti di integrazione salariale potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Il legislatore fissa però un tetto massimo. L’esonero, infatti, non potrà essere superiore al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Non potrà accedere a tale beneficio (o ne decade automaticamente) il datore di lavoro che non applicherà il divieto di licenziamento (art. 14 dello stesso decreto).

Art. 5 – Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Seguendo un pò lo stesso spirito contenuto nel precedente art. 3, il legislatore prevede che il datore di lavoro che assume, entro il 31 dicembre 2020,  lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) potrà beneficiare di esonero contributivi. Trattasi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche)

  • per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione;
  • e nel limite massimo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art. 7 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

L’esonero è riconosciuto, con le medesime modalità e nello stesso arco temporale, sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Art. 8 – Modifiche in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile, entro il 31 dicembre 2020, rinnovare o prorogare contratti a termine, in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La nuova proroga (o rinnovo)  potrà essere fatta

  • al massimo una volta sola (anche in deroga all’art. 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, norma che definisce 4 il numero massimo di proroghe per i contratti a termine)
  • e per un periodo massimo di 12 mesi, .

Il Decreto Agosto abroga, inoltre, la disposizione della legge di conversione del D.L. Rilancio (comma 1 bis, art. 93 della Legge 77/2020) secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Art. 14 – Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Il provvedimento proroga il blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Il blocco cessa dunque alla data del 31 dicembre 2020 o all’eventuale precedente data di esaurimento delle citate misure e non si applica in ogni caso:

  • ai lavoratori, cui è in tal caso riconosciuta l’indennità NASpI, che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • nell’ipotesi, già prevista dal DL 18/2020, di cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
  • in caso di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della stessa senza continuazione dell’attività, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • nell’ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

È infine confermata la possibilità per il datore di lavoro di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo realizzati nel 2020, con contestuale richiesta di trattamento di integrazione salariale.

Art. 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 – Decontribuzione Sud

In tema di esonero contributivo, con il principale obiettivo di sostenere l’occupazione nel Mezzogiorno, nel Decreto Agosto si prevede uno sgravio in favore dei datori di lavoro privati situati nelle Regioni svantaggiate. L’agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL. E’concessa, in una prima fase, solo per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020, con l’obiettivo di renderla poi strutturale, e in ogni caso previa autorizzazione della Commissione europea.

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