La legge di bilancio 2021

Con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il legislatore ha adottato la nuova Legge di Bilancio 2021. In ambito lavoro non si registrano rilevanti novità. Il legislatore, infatti, seguendo l’impianto messo in atto per affrontare la crisi legata all’epidemia COVID-19, ha mantenuto la struttura degli strumenti messi in atto prevedendone  la proroga e solo piccoli ritocchi.

Fatte salve alcune eccezioni (es. Piano di espansione), dunque, non sembrano esserci novità sostanziali. Andiamo a vederne in dettaglio.

Proroga ammortizzatori sociali

Dell’extradeficit di 106 miliardi registrato nel corso del 2020, quasi un terzo è dovuto al finanziamento degli ammortizzatori sociali. Permanendo in atto il regime di emergenza, la Legge di Bilancio 2021 ne proroga l’impiego per ulteriori 12 settimane utilizzabili, però, in un arco temporale diverso a seconda dell’istituto:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 andranno a scalare, ove autorizzati, le 12 settimane aggiuntive previste.

L’impianto che ne emerge dalla nuova Legge di Bilancio 2021 è dunque  il medesimo di quello dei precedenti decreti. Le novità possono essere sostanzialmente in due punti:

  1. i lavoratori interessati, in quanto saranno destinatari di ammortizzatori sociali solo coloro che erano in forza il 1 gennaio 2021;
  2. e l’eliminazione del contributo addizionale, venendo dunque meno il meccanismo di calcolo del decreto agosto e ripreso anche dal Decreto Rilanci dove si prevedeva un contributo legato al calo di fatturato.

Mancano ancora le circolari INPS e non si ha ancora possibilità di inserire a sistema e relative richieste. Riguardo a quelle che succederà poi successivamente, sembrerebbe, stabilità politica permettendo che si andrà verso un un quinto Decreto Ristori con cui prorogare di ulteriori settimane, seppur diversificando da settore a settore. Con tale proroga, probabilmente porterà a proroga anche del divieto licenziamento, al momento previsto fino al 31 marzo 2021;

Esonero contributivo per non utilizzo di ammortizzatori

Introdotto dal DL. 104 e prorogato dal Decreto Ristori, viene esteso dalla Legge di Bilancio per ulteriori 8 settimane massimo, e sarà fruibile entro il 31 marzo 2021. I datori che possono beneficiarne sono coloro che hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali nel periodo maggio-giugno 2020. Altra novità, oltre le 8 settimane, è il calcolo, in quanto si prenderà a riferimento la retribuzione di maggio e giugno a cui si applicherà aliquota retributiva piena. Il risultato sarà poi moltiplicato per per le ore di cassa effettivamente fruite. C’è però un diritto di ripensamento: chi non ha fruito di esonero contributivo può richiedere ammortizzatori sociali.

L’accesso a tale beneficio è vincolato ad autorizzazione da parte della Commissione Europea. Inoltre, da ricordare, che per tutta la durata dell’esonero vige il divieto di licenziamento.

Assunzioni agevolate

La legge di bilancio 2021 non introduce nuove nuove agevolazioni ma apporta interessanti modifiche all’impianto attualmente in vigore. In dettaglio:

  • Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35: misura già introdotta con Legge Bilancio 2018, viene rivista dal legislatore andando a modificare alcuni criteri e condizioni. Viene infatti riportato a 35 anni il requisito anagrafico del lavoratore. Inoltre, per il biennio 2021 e 2022 l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% (contro il precedente 50%) entro il limite massimo di 6.000 euro annui (contro i 3.000 euro precedenti). Per le aziende del Mezzogiorno, la durata sarà, anziché di 36 mesi, di 48 mesi. Si ha diritto dell’esonero se nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi non ha effettuato licenziamenti di lavoratori per GMO e collettivo di lavoratore con medesimo inquadramento;
  • Sgravio contributivo per l’assunzione di donne: misura già prevista da L. 92/2012, riferita ad assunzioni di donne
    • senza stipendio regolare da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi se in zone svantaggiate o in settore con elevato squilibrio di genere,
    • o assunzioni di donne disoccupate da più di 12 mesi con età superiore a 50 anni.

Per gli anni 2021 e 2022 l’esonero è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 € annui. Per fruire dell’esonero deve essere rispettato incremento occupazionale netto, mantenuto per ciascun mese, rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

  • Decontribuzione SUD: introdotta dal D.L 104, in realtà non si tratta di un mero incentivo all’assunzione in quanto è possibile ottenerlo anche per il personale già in forza. Trattasi di esonero contributivo, per il periodo 2021-2029, a favore di tutte quelle aziende che operano nel Mezzogiorno (si veda anche Circolare 2122 INPS). Per il personale già in forza, o che sarà assunte, il datore potrà beneficiare di uno sconto contributivo pari al
    • 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
    • 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
    • 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Da precisare che anche per tali agevolazioni, rientranti nei limiti degli aiuto di stato, si attende il via libera della Commissione Europea.

Proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato

La legge di bilancio 2021 prevede la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.

Congedo parentale

La legge di bilancio 2021 porta da 7 a 10 i giorni di congedo parentale obbligatori per il padre. Rimane invece fermo a 1 g il Congedo Facoltativo in sostituzione di 1 g di maternità obbligatoria

Contratto di espansione

La legge di Bilancio 2021, cerca di rilanciare tale strumento introdotto, con poco successo, già nel 2019. l’istituto è piuttosto complesso e si compone di vari tasselli quali

  1. Accesso al prepensionamento dei lavoratori a fronte di obbligo di nuove assunzioni (1 riassunzione ogni 3 licenziamenti;
  2. Previsione di piani formativi per riqualificazione del personale
  3. Utilizzo di ammortizzatori straordinari in deroga per periodi massimi di 18 mesi.

Probabilmente, però, non è tanta la sua complessità di applicazione, quanto la limitata platea di destinatari (aziende con più di 1.000 dipendenti) ad averne determinato l’insuccesso.

Con la le legge di bilancio 2021, il legislatore

  • oltre ad allargare il campo di applicazione alle aziende con più di 500 dipendenti.
  • ne prevede la parziale estensione (in riferimento solo allo strumento del prepensionamento) anche per le aziende con almeno 250 dipendenti.

Ed è proprio questa nuova rimodulazione che potrebbe rendere particolarmente interessante il nuovo strumento, visto anche il periodo di crisi che la maggior parte delle azienda si trova ad affrontare. Trattas infatti di uno scivolo, riservato ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza pensionistica utile (o di vecchiaia o di anzianità), in cui si prevede il versamento di un assegno pensionistico al lavoratore da parte dell’Azienda calcolato dall’INPS. L’INPS però sconta (a differenza dell’ISOPENSIONE) tale assegno dell’indennità NASPI (che può cubare al massimo 24.000).

In caso di prepensionamento di lavoratore che rientra in regime di pensione contributivo l’onere sarà maggiore in quanto l’Azienda si troverà a pagare anche relativa contribuzione.Tuttavia  sarà maggiore anche lo sconto: l’INPS sconta non solo l’indennità NASPI, ma anche la contribuzione NASPI (valore massimo che può cubare di 15.000).

Ed il tutto, per le aziende inferiore ai 1.000 dipendenti, senza alcun obbligo di riassunzione.

Sistema pensionistico

La legge di bilancio 2021 ritocca, seppur marginalmente alcuni aspetti del sistema pensionistico. In dettaglio:

  • ISOPENSIONE: il periodo massimo di accompagno alla pensione viene riportato a 7 anni;
  • OPZIONE DONNA: viene prorogata la possibilità di andare in pensione per le  lavoratrici con particolari requisiti (per le lavoratrici dipendenti, 58 anni + 35 di contributi, raggiunti nel corso del 2020). Viene però confermato il calcolo dell’assegno con il solo meccanismo contributivo;
  • APE SOCIALE: tale indennità di natura assistenziale, viene rinnovata per tutto il 2021, con i medesimi requisiti: almeno 63 anni di età e almeno 30 anni di contributi. Confermata anche la sua natura di carattere assistenziale in quanto accessibile solo da lavoratori rientranti in particolari categoria (es. con elevata % di invalidità, lavoratori destinato a lavori gravosi, etc);

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