Il Decreto Sostegni

Il decreto Sostegni (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41) regala alle aziende una nuova boccata d’ossigeno, grazie all’estensione delle misure apportate in ambito assistenziale e giuslavoristico.

Con il proseguire dell’emergenza sanitaria, infatti, il nuovo governo ripercorre le orme dei precedenti interventi andando ad estendere l’utilizzo di ammortizzatori sociali e prevedendo strumenti in aiuto per aziende e famiglie.

Le novità sono ben poche, confermando quanto di buono (considerata la situazione) fino ad ora è stato compiuto. Variano solo date e piccoli dettagli che andiamo ora a vedere nello specifico.

Estensione degli ammortizzatori sociali

Il Decreto Sostegni estende la possibilità di impiego degli ammortizzatori sociali, seppur mantenendo il doppio binario già delineato dalla recente Legge di Bilancio 2021:

  • CIGO e FIS = estesa per ulteriori 13 settimane utilizzabili dal 01/04/2021 al 30/06/2021
  • Cassa in Deroga (CIGD) = estesa per ulteriori 28 settimane utilizzabili dal 01/04/2021 al 31/12/2021 (da comprendere se saranno cumulative o in parte sostitutive alle 12 già previste dalla Legge di Bilancio).

Con l’estensione della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali si estende anche il divieto di licenziamento: fino 30/06 per la generalità dei casi e fino al 31/10/2021 per le imprese che utilizzano assegno ordinario e cassa in deroga.

I lavoratori beneficiari della misura di sostegno al reddito sono tutti coloro che erano in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, cioè il 23 marzo.

Per il resto non cambia nulla. Non sono previsti contributi e non viene modificata la procedura per la richiesta. Unica novità procedurale riguarda ai pagamenti diretti della CIGD con la rimozione del modello SR41 e la previsione di una nuova procedura di cui si attendono chiarimenti dall’INPS.

Lavoratori Fragili

Il Decreto sostegni prevede per i lavoratori fragili la possibilità di richiedere al proprio Medico di Base la certificazione per astenersi dal lavoro. Quindi, per tutti quei lavoratori che versano in condizione di fragilità, qualora non possano ricorrere allo strumento dello smart working, potranno essere giustificati dall’assenza del lavoro con una certificazione di malattia fino alla data massima del 30/06/2021.

Per quanto riguarda la decorrenza, l’art. 15 del Decreto Sostegni ne prevede la retroattività al 01/03 visto che la precedente proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 481, della legge 178/2020) è scaduta lo scorso 28 febbraio.

La novità (seppure non si tratta di novità assoluta, visto il precedente contenuto nel Decreto Cura Italia) è che tale trattamento di malattia va equiparato espressamente al trattamento per ricovero ospedaliero,  non andando dunque ad incidere sul periodo di comporto del lavoratore.

Riguardo alla definizione di lavoratori fragili, vi rientrano:

  • Oltre ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
  • Anche i lavoratori in “possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita” (si veda Circolare n. 13 del Ministero della salute del 4 settembre 2020)

NASPI

Riguardo alle Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), il Decreto Sostegni prevede un’eccezione in merito ai requisiti necessari per l’accesso. L’art. 16 inserisce, a decorrere dal 23/03 e per tutto il 2021, la deroga del requisito dei 30 giorni (minimo) di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti (art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Rimangono invece in vigore gli altri due requisiti necessari per il riconoscimento dell’indennità:

  • perdita del posto di lavoro e che risultino disoccupati
  • contribuzione di almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione.

Proroga e rinnovi dei contratti a termine

In materia di proroghe e rinnovi dei contratti a termine, il Decreto sostegni rinnova a pieno il meccanismo dei precedenti interventi normativi. L’azienda, dunque continuerà ad avere la facoltà di prorogare e rinnovare i contratti a termine e in somministrazione alle medesime condizioni:

  • la proroga o rinnovo acausale può avvenire per una sola volta;
  • non può avere una ulteriore durata superiore ai 12 mesi;
  • il periodo complessivo, comprensivo di proroga e rinnovo, non può comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.

Il legislatore nel rinnovare l’impianto ha però stabilito che nell’applicazione del nuovo regime acasuale «non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti». Una disposizione importante che produce l’effetto di azzerare, per tutti i datori di lavoro e le imprese utilizzatrici, le eventuali proroghe o rinnovi acasuali già fruiti.

 

 

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