Decreto dignità e Jobs Act a confronto

Il decreto legge approvato dal CdM in data 2 luglio 2018 e intitolato alla “dignità dei lavoratori e delle imprese” (cd. Decreto dignità) contiene alcune modifiche del Jobs Act (D.Lgs n. 81 del 2015) mirate e circosritte con il fine di limitare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato e di garantire una maggiore tutela del lavoratore in sede di contenzioso.

La nuova norma dovrebbe essere firmato dal Presidente della Repubblica nei prossimi giorni, quindi con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventerà immediatamente efficace (non è prevista la c.d. vacatio legis).

Successivamente il decreto dovrà affrontare l’iter di approvazione parlamentare di conversione (entro 60 gg) al termine del quale potrebbe essere modificato e/o integrato.

Attenendoci a quanto visto fin ora le novità non sembrano così “invasive” in termini normativi, seppure potrebbero avere un rilevante impatto in termini di gestione della flessibilità in azienda, specie se si considera il reintegro della causale.

Di seguito proviamo a riassumere in tabella le novità applicabili ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti (sia a tempo determinato che in somministrazione) già in corso.

JOBS ACT DECRETO DIGNITA’
Durata Massima 36 mesi 24 mesi
Acausalità Per tutti e 36 i mesi Acausalità per i primi 12 mesi
I successivi 12 mesi devono avere almeno una delle due seguenti “cause”
1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Proroga 5 proroghe per i CTD e 6 proroghe per i somministrati 4 proroghe per i CTD e 6 proroghe per i somministrati
Contributo addizionale 1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1,9 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
Termini per impugnazione 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto (impugnazione in via stragiudiziale) 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (impugnazione in via stragiudiziale)
Ulteriori 180 giorni per deposito ricorso Ulteriori 180 giorni per deposito ricorso
Tutela in caso di licenziamento illegittimo 2 mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 4 mesi,
e non superiore a 24 mesi
2 mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 6 mesi, e non superiore a 36 mesi

 

 

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