FAQ sul Green Pass: risposte alle domande più frequenti

A poco più di due settimane dall’entrata in vigore dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde, cerchiamo di dare alcune risposte alle FAQ sul Green Pass. Dal 15 ottobre, infatti, per gli oltre 14 milioni di lavoratori è fatto obbligo avere ed esibire su richiesta la certificazione verde che attesta la vaccinazione anti-Covid, l’avvenuta guarigione dall’infezione o la negatività a un tampone.

Chi non ha il pass, sarà considerato assente ingiustificato e non riceverà più lo stipendio, fino all’acquisizione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre, che al momento è la data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Dalla titolarità dei controlli sul green pass alla tutela della privacy del lavoratore, dalle sanzioni economiche per le violazioni agli effetti dell’assenza ingiustificata del lavoratore senza certificazione sulla busta paga. Sono diverse le questioni su cui si stanno interrogando i datori di lavoro, sia pubblici che privati. In queste righe proviamo a sciogliere alcuni dei fondamentali nodi fornendo risposte ai dubbi più frequenti.

A CHI DOVER CONTROLLARE IL GREEN PASS

  1. Chi sono i soggetti interessati al controllo del Green Pass?

Tutti coloro che per ragioni di lavoro devono accedere all’interno dei luoghi in cui viene svolta attività lavorativa. Sono dunque inclusi anche i lavoratori autonomi (es. consulenti, manutentori, etc) che accedono ai luoghi di lavoro per svolgere la propria attività.

Non chiara la situazione dei camionisti o fattorini. In teoria anche loro dovrebbero essere controllati. Tuttavia, potendo prevedere punti di consegna della merce e, dunque, prevedendo non ingresso nei locali aziendali, potrebbero essere esclusi dal controllo.

Sono invece, in linea teorica, esclusi i tirocinanti o candidati che vengono in azienda ad effettuare un colloquio. Non svolgendo attività lavorativa non dovrebbero essere soggetti a controllo. Tuttavia, in considerazione della fine della norma, la procedura che andrà ad adottare l’azienda potrebbe (anzi, dovrebbe, a nostro avviso) prevederne il controllo.

  1. Cosa si intende per luogo di lavoro?

Come ricordato anche dai recenti DPCM del 12.10.2021, contente le Linee Guida per la Pubblica Amministrazione per luogo di lavoro si intende qualsiasi posto, non necessariamente al chiuso, ove è resa la prestazione lavorativa con qualsiasi modalità, subordinata, autonoma, di volontariato o di formazione. Quindi, anche coloro che svolgono la prestazione lavorativa all’aperto sono tenuti ad essere in possesso e ad esibire, su richiesta, il GP.

  1. Gli ospiti occasionali devono esibire il GP?

No, in quanto non svolgono attività lavorativa

  1. I fornitori, i corrieri, gli informatori scientifici?

Si tutte queste categorie di lavoratori accedono ai luoghi di lavoro per svolgere una attività di lavoro e dunque sono soggette all’obbligo di GP.

  1. Camionisti/autotrasportatori che accedono ai luoghi di lavoro solamente per mere attività di carico e scarico?

Tutti coloro che accedono all’interno dell’azienda per svolgere la propria attività lavorativa, devono essere in possesso del GP. Ove l’autista non sia in possesso del GP può accedere solo al parcheggio esterno e le operazioni di carico/scarico dovranno essere effettuate solo dai dipendenti dell’azienda.

CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI SUL GREEN PASS

  1. Chi deve effettuare il controllo?

Il datore di lavoro, secondo proprie modalità organizzative e nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate, da ultimo, con il DPCM 12 ottobre 2021 (nonché con il precedente del 17 giugno 2021).

  1. Chi effettua il controllo in caso di somministrazione?

Nel caso di presenza di lavoratori in somministrazione il controllo sarà doppio: sia da parte dell’Agenzia per il Lavoro in quanto datore di lavoro del lavoratore, sia da parte del datore utilizzatore in quanto il lavoratore si troverà nella condizione di svolgere attività lavorativa all’interno dei propri luoghi di lavoro.

  1. Chi effettua il controllo in caso di appalto?

Anche qui vi sarà doppio controllo: sia da parte dell’appaltatore (datore di lavoro) che da parte del committente.

  1. In caso di lavoro a domicilio è necessario il controllo del GP? Chi deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?

Si, è stato anche precisato da una FAQ del Governo che è necessario il possesso del GP anche per tale tipologia di lavoro. La famiglia, in quanto datore di lavoro, dovrà procedere a controllo in quanto soggetto allo stesso regime sanzionatorio previsto per qualsiasi altro imprenditore.

MODALITA’ DI CONTROLLO DEL GREEN PASS

  1. Come avviene il controllo?

Ciascun datore di lavoro dovrà adottare apposita Procedura interna volta ad individuare le modalità di verifica che l’Azienda intende adottare.

Dal punto di vista operativo, poi, il controllo deve avvenire tramite scansione di QR Code attraverso l’app VerificaC-19 messa a disposizione dal Governo. In ogni caso non si possono raccogliere dati ulteriori relativi alla certificazione verde (ad es. tipo di GP, durata, ecc.).

Infatti, la verifica del GP deve quindi essere effettuata esclusivamente con le modalità indicate dal legislatore, attraverso le piattaforme specificatamente predisposte, le quali consentono il mero controllo

  • delle generalità dell’intestatario (nome, cognome, data di nascita),
  • nonché la verifica di autenticità, validità ed integrità della certificazione.

Non è possibile accedere ad altre informazioni, quali, ad esempio, la durata temporale della certificazione. Qualsiasi altra notizia acquisita, registrata, conservata o richiesta, configura dunque un illecito trattamento di dati personali.

  1. Quali sono le modalità di controllo?

Ciascun datore di lavoro potrà definire le modalità di controllo che ritiene più opportune e che saranno contenute all’interno della propria Procedura. Tuttavia, a nostro avviso, sarebbe preferibile che il controllo avvenga prioritariamente all’ingresso sul luogo di lavoro. La normativa prevede però la facoltà di effettuare anche controlli a campione.

  1. Esiste una percentuale minima per i controlli a campione?

Nel settore privato non è prevista una percentuale minima dei controlli cd. a campione, mentre per il settore pubblico con le ultime FAQ il Governo ha fissato la percentuale del 20% sul personale in servizio. Tale parametro però può essere preso a prestito anche dal settore privato. Sarebbe quindi meglio non scendere sotto tale soglia nei controlli quotidiani effettuati anche se a campione.

  1. Se il controllo è fatto in entrata è valido per tutta la giornata anche se (in caso di green pass ottenuto a seguito di tampone) la certificazione dovesse scadere prima del termine della giornata lavorativa?

Sul punto la risposta non è univoca; mentre in un primo momento si era pensato che dovesse essere valida per l’intera giornata, con le ultime FAQ il Governo ha chiarito che è sufficiente che il GP sia valido all’inizio della giornata lavorativa e che il Lavoratore possa dare prova di ciò, anche se scade nel corso della giornata stessa.

Una simile interpretazione crea però non pochi dubbi, specie operativi. Si pensi infatti in un contesto in cui coesistano procedure in ingresso e procedure a campione. Qualora il dipendente entri in azienda con GP valido e, successivamente, durante un controllo a campione abbia terminato la sua validità, che cosa può fare il datore di lavoro? In teoria dovrebbe attivarsi la procedura di infrazione. Ma, d’altro canto, il dipendente è entrato con un GP valido. Ed oltretutto il datore di lavoro come fa ad accertarsi di questo? Speriamo che seguano chiarimenti in merito.

  1. I controlli a campione devono essere a sorpresa o possono essere programmati preannunciandoli ai dipendenti coinvolti?

No, I controlli a campione non devono essere previamente comunicati ai lavoratori al fine di evitare l’elusione della normativa.

  1. I controlli campione devono essere effettuati con particolari criteri?

Al fine di evitare strumentalizzazioni è preferibile che siano effettuati secondo criteri oggettivi ed a rotazione così da assicurare, nel tempo, il controllo su tutto il personale. Inoltre, i controlli, comunque effettuati, è preferibile siano svolti nella prima parte della giornata lavorativa.

  1. Si deve/può tenere un registro sui controlli a campione?

Posto che ai sensi dell’art.13, comma 5, DPCM 17 giugno 2021, come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021, l’attività di verifica delle certificazioni non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli relativi all’accertamento del non possesso della certificazione verde, ai fini della prova di aver effettuato il controllo sembra ragionevole ipotizzare che si possa tenere un registro /un report giornaliero nel quale sia indicato esclusivamente il numero dei lavoratori sottoposto a controllo, senza altra informazione. In tal modo, non si realizza alcun trattamento di dati personali, in linea con quanto previsto dalla legge.

  1. Chi esegue i controlli in azienda può chiedere il documento di identità al lavoratore?

L’art. 13 DPCM 17 luglio 2021 indica i soggetti deputati al controllo dei documenti di identità e, tra questi, non sono indicati i datori di lavoro pubblici e privati. Si ritiene, tuttavia, ragionevole ritenere che il documento di identità possa richiesto in caso di fondato sospetto di invalidità, ad es. quando venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa, oppure si rilevi una discrepanza tra l’età e la data di nascita.

  1. Per il controllo del GP è possibile delegare dei dipendenti?

Si, è possibile che il datore di lavoro individui nella propria procedura interna, la nomina di incaricati del controllo della certificazione e dell’accertamento delle violazioni. Tali soggetti possono essere sia esterni all’azienda ma anche interni, individuati tra i dipendenti dell’azienda.

  1. Come deve essere incaricato il responsabile dei controlli in azienda?

L’incarico deve avvenire tramite una delega scritta predisposta dal datore di lavoro contenente le linee guida per effettuare le verifiche.

  1. Quale contenuto deve avere la delega?

Il Garante (Parere n. 363 dell’11 ottobre 2021) sottolinea che il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nei controlli del GP, deve essere correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita. Qualora, pertanto, si opti per conferire il controllo e/o l’accertamento ai soggetti interni, questi andranno configurati quali “autorizzati al trattamento”, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies, D.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Il datore di lavoro/titolare del trattamento dovrà, dunque, predisporre un’apposita autorizzazione allo svolgimento delle attività, fornendo specifiche istruzioni, nelle quali dovranno essere indicate le modalità organizzative del controllo e dell’accertamento.

Il Garante prevede inoltre che il personale in questione sia opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa ex art.13 del Regolamento europeo 2016/679, informativa che dovrà essere fornita anche a tutto il personale, e ciò al fine di assicurare la massima trasparenza nelle operazioni.

  1. L’incaricato deve fare una formazione ad hoc?

Le disposizioni in materia non la prevedono. Sarebbe però opportuno affinché i controlli avvengano in conformità a quanto previsto dal DL 127. Inoltre l’incaricato dei controlli, oltre a verificare le certificazioni verdi, dovrà essere edotto per accertare le eventuali violazioni.

  1. Il dipendente incaricato può rifiutare l’incarico?

Il datore di lavoro potrà individuare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, i soggetti ritenuti più idonei, indipendentemente dalle mansioni svolte. Ne consegue che il dipendente non può rifiutare la nomina, né può delegare ad altri i propri compiti.

  1. Si possono incaricare dei controlli i vigilantes esterni presenti in azienda?

La norma non esclude che soggetti esterni possano essere incaricati delle verifiche. In ogni caso è opportuno tracciare questi aspetti all’interno di una policy riferita all’organizzazione operativa dei controlli, tenendo anche conto dei profili in materia di privacy.

  1. Controllo e soggetti esenti: quali sono le modalità di controllo per i soggetti con certificazione medica attestante l’esenzione al ciclo vaccinale?

Nei confronti dei soggetti che, per comprovati motivi di salute, sono esenti dall’obbligo vaccinale, è in corso la predisposizione di un apposito “QR code” che rileverà le stesse informazioni derivanti dalle certificazioni verdi, ovvero quelle relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

  1. Il datore di lavoro può ricevere il certificato di esenzione vaccinale oppure questo certificato deve essere fornito dal lavoratore al medico competente?

Secondo le FAQ della Presidenza del Consiglio, i dipendenti esenti dall’obbligo vaccinale dovranno trasmettere la relativa documentazione sanitaria al medico competente e non dovranno essere sottoposti ad alcun controllo. Nelle Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di Green Pass del 10 novembre 2021, è testualmente stabilito che il medico competente, ove autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che il dipendente deve essere esonerato dai controlli, così come previsto dalla normativa. Considerata la finalità del trattamento, si ritiene che questa procedura possa essere adottata anche nel settore privato, fermo restando che la comunicazione dovrà riguardare, per il principio di proporzionalità e necessità, solo la circostanza della ricorrenza dell’esenzione, e non già i motivi che l’hanno determinata.

  1. È necessario continuare a misurare la temperatura agli ingressi?

L’introduzione dell’obbligo di possesso ed esibizione, a richiesta, del GP non esonera il datore di lavoro dal continuare ad applicare tutte le misure di contenimento stabilite dalle autorità sanitarie e dai Protocolli d’intesa stipulati con le OOSS (come ribadito nei recenti DPCM del 12.10.2021).

  1. Rimangono in vigore i protocolli siglati con le OO.SS nel 2020 e nel 2021?

Si, come detto al punto precedente, i Protocolli indicati restano in vigore. L’obbligo di possesso ed esibizione del GP è una misura aggiuntiva alle altre di contenimento della diffusione del virus che non esonera i datori di lavoro dal predisporre ed attuare le misure di contenimento già stabilite dalle autorità sanitarie e dai Protocolli d’intesa stipulati con le OO.SS. Tale principio è stato ribadito anche dai recenti DPCM del 12.10.2021.

  1. Nel caso in cui un dipendente non verificato durante i controlli a campione venga scoperto sprovvisto di GP da un altro ente (es. la mensa), tale identificazione è sufficiente per allontanarlo anche dal lavoro, anche se il soggetto che ha effettuato il controllo non è il datore di lavoro?

Il lavoratore che non sia in possesso del GP durante la prestazione lavorativa deve essere allontanato dal luogo di lavoro dal datore di lavoro o da suoi incaricati formali. Altri soggetti, quale il personale addetto al controllo in mensa, se non formalmente incaricato dal datore di lavoro ai sensi del d.l. n.127/2021, potrà solo dare comunicazione di quanto accertato al datore di lavoro (o suo formale incaricato). Sarà quest’ultimo che procederà all’allontanamento del lavoratore senza GP (ciò potrà anche essere oggetto di pattuizione tra il datore di lavoro e gli addetti alla mensa). In ogni caso il lavoratore non potrà accedere alla mensa.

GREEN PASS E RAPPORTO DI LAVORO

  1. Che cosa succede al dipendente non munito di GP?

Chi non ha il pass, sarà considerato assente ingiustificato e non riceverà più lo stipendio, fino all’acquisizione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre, che al momento è la data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Infatti il datore di lavoro potrà trovarsi dinnanzi a due casistiche:

  • il lavoratore non munito di GP comunica che non svolgerà attività lavorativa e non accederà al luogo di lavoro;
  • il lavoratore non munito di GP svolgerà attività lavorativa e accederà al luogo di lavoro.

Nel primo caso, dunque, anche se l’utilizzo del termine “assenza ingiustificata” non è il più appropriato, il dipendente NON è soggetto a potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

Nella seconda casistica, invece, il dipendente, contravvenendo alle indicazioni aziendali di non accedere al luogo di lavoro non munito di GP, oltre ad essere soggetto a sanzione amministrativa, sarà soggetto anche a potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

  1. Come impatta questa assenza sulla sua busta paga e sui contributi?

Comporta la perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non sia in grado di esibirlo: gli effetti impattano anche sulla retribuzione indiretta e differita, compresa la maturazione del Tfr. Ciò determina anche la mancata copertura ai fini pensionistici nonché una serie di altre conseguenze: si pensi all’esclusione dei giorni di assenza dal perimetro di quelli utili ai fini delle detrazioni fiscali o del trattamento integrativo oppure al riproporzionamento dell’eventuale spettanza di permessi ex legge 104/1992 così come dell’assegno nucleo familiare.

  1. Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie dal datore?

La norma pare escludere questa possibilità perché prevede che, qualora il lavoratore, dal 15 ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configuri automaticamente l’ipotesi dell’assenza ingiustificata.

  1. Il dipendente può richiedere di usufruire di ferie e permessi al posto dell’assenza dal lavoro in caso di mancanza di GP?

Può chiederlo, ma non ne ha diritto

  1. Il lavoratore può chiedere di lavorare in modalità agile per evitare di vaccinarsi e/o fare il tampone?

Analogamente al caso precedente, piò chiederlo, ma non ne ha diritto.

  1. Il tempo di attesa necessario per i controlli deve essere retribuito perché rientrante nell’orario di lavoro?

No, non essendo il lavoratore “a disposizione” del datore di lavoro il tempo di attesa necessario ai controlli non può essere considerato tempo di lavoro.

  1. Può un lavoratore sprovvisto di GP, quindi considerato assente ingiustificato, successivamente presentare un certificato di malattia a copertura di periodi successivi?

L’assenza del GP determina l’assenza ingiustificata del lavoratore fino a che non si munisca del certificato. Dunque la eventuale malattia sopravvenuta non incide sulla causa dell’assenza che rimane ingiustificata.

  1. L’azienda può chiedere ai lavoratori, in via generale, se sono muniti del green pass o se lo avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?

I datori di lavoro possono, per esigenze organizzative, chiedere anticipatamente ai propri lavoratori se sono (e saranno) muniti di GP per un determinato periodo di tempo ed i lavoratori debbono rispondere con idoneo preavviso, che potrebbe essere quello indicato nella procedura adottata dall’azienda (es.  48 ore come ritenuto anche per il settore pubblico per i servizi essenziali).

  1. Si può richiedere la data di scadenza del green pass ai fini di una pianificazione delle attività lavorative (ad es. turni su più giorni) dei lavoratori?

No, si potrà richiedere di sapere se il Lavoratore sarà in possesso del GP per un determinato arco temporale da indicare; i dati relativi alla scadenza e durata del GP non possono essere chiesti e ricevuti dal datore di lavoro.

38.Qualora il lavoratore rilasci una dichiarazione iniziale che non provvederà ad ottenere un GP valido, definitivo o temporaneo per tamponi, per tutta la durata di applicazione del DL, è esentato da ulteriori obblighi di comunicazione verso la società?

Nel caso in cui il lavoratore, anche ai sensi del comma 6, art. 3, D.L. n. 127/2021, comunichi preventivamente al datore di lavoro che non sarà munito di GP sino a tutto il 31.12.2021 sarà considerato assente ingiustificato, senza il diritto alla retribuzione e a qualsiasi altro compenso o emolumento per tutto il periodo indicato, senza necessità di richiedere la sua presenza quotidiana in ufficio.

  1. In caso di comunicazione del dipendente relativa alla mancanza di GP (sia essa a copertura dell’intero periodo o sporadica) è possibile procedere alla sostituzione del dipendente stesso?

L’espressa facoltà di sospendere il lavoratore assente per oltre cinque giorni e procedere ad una assunzione a tempo determinato in sostituzione di complessivi 20 giorni è prevista dal comma 7, art. 3, d.l. n. 127/21 solo per le imprese con meno di 15 dipendenti.

Negli altri casi, si applicano le previsioni (ed i limiti) contenute nel d.lgs. n. 81/2015 e nel Ccnl di riferimento tanto per le assunzioni con contratto a tempo determinato, quanto per quelle in somministrazione. Pertanto, in caso di personale non munito di GP che abbia comunicato che non lo sarà per un tempo prestabilito, il datore di lavoro potrà procedere all’assunzione a tempo determinato di altri lavoratori in sostituzione di quelli assenti (ciò a prescindere dal tipo di mansioni svolte dal lavoratore).

  1. In fase di selezione posso chiedere se il candidato ha il green pass anche ai fini dell’assunzione?

Nei confronti dei candidati all’assunzione trova applicazione l’art. 113 del Codice privacy, ai sensi del quale “Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, L. n. 300 del 1970”. In base a questa norma è possibile venire a conoscenza di notizie utili ai fini della valutazione della idoneità alle mansioni da assegnare al lavoratore tra cui anche il possesso del GP.

SANZIONI

  1. Quali sono le sanzioni per il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass?

Il lavoratore che accede al lavoro senza green pass, è sanzionato con una multa che va da 600 a 1.500 euro. Le multe saranno irrogate dal Prefetto.

Ovviamente, come recita lo stesso DL 127/2021 (art. 3 c.8), resta ferma in capo all’azienda la possibilità di intraprendere il procedimento disciplinare volto a sanzionare il dipendente per il mancato rispetto di procedure aziendali.

  1. Quali sono le sanzioni per l’azienda che non effettua controlli come da normativa o procedura interna?

Il datore che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione da 400 a mille euro

  1. Chi è il soggetto preposto a comunicare l’infrazione al prefetto?

Dalle norme emanate finora, si capisce che ci sarà un doppio ordine di verifiche. A “denunciare” al prefetto la presenza di lavoratori senza green pass potranno essere,

  • dall’interno dell’azienda il datore o le persone alle quali ha assegnato l’incarico delle verifiche
  • dall’esterno, le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e delle Asl, dei quali si avvalgono i prefetti nei controlli anti-Covid.

Certo è che permangono numerosi dubbi in merito, almeno sul primo punto. Le segnalazioni di violazione al prefetto, infatti, possono essere effettuate solo da Pubblici Ufficiali. Né datori di lavoro, né tantomento gli incaricati lo sono. Ciò lascerebbe presupporre che, in realtà, si avranno sanzioni amministrative soltanto nel caso di controlli esterni effettuati da figure con carica di pubblico ufficiale.

A rimescolare le carte in tavola, però, vi è la FAQ del governo che recita: Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.

In attesa di chiarimenti anche su questo aspetto, consigliamo la massima prudenza: meglio non intraprendere iniziative ed adottare un comportamento conservativo limitandosi a sanzionare il dipendente solo dal punto di vista disciplinare.

  1. L’azienda può subire controlli da parte di enti esterni? Se sì, quali?

Gli accertamenti possono essere condotti dal personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e, nella sfera di competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio. Inoltre, possono verificare l’osservanza del 127/2021 le Forze di polizia, il personale di polizia municipale dotato della qualifica di agente di P.S. e, ove occorra, le Forze armate.

  1. Se in un’ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass da diversi giorni, la sanzione da 400 a mille euro a carico del datore si moltiplica?

In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione in questione è raddoppiata. In attesa di chiarimenti ufficiali, non si può escludere che questa sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione.

  1. Qualora il committente rilevi che il lavoratore in appalto o in somministrazione siano privi di GP, chi deve effettuare la comunicazione al Prefetto ex art. 3, c. 10, d.l. n.127/2021?

L’incaricato del controllo presso il committente o l’utilizzatore deve informare la società appaltante o di somministrazione che procederà alla comunicazione al Prefetto.

APPROFONDIMENTI

Qualora si desidera avere maggiori informazioni ed approfondimenti sull’argomento, si può consultare:

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