Il Reddito di Cittadinanza

Dopo numerosi stop&go, prende vita il reddito di cittadinanza (RdC) che nei piani del governo si configura anzitutto come una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, destinata a famiglie con determinati parametri reddituali e patrimoniali.

Inizia ora una corsa contro il tempo per garantire l’erogazione dei primi assegni per il mese di aprile. Infatti l’INPS, entro 30 gg dall’entrata in vigore del decreto dovrà mettere appunto il modulo per la richieste. Da febbraio, poi, partirà il portale del reddito di cittadinanza dove poter trasmettere la domanda telematica.

Ma chi potrà farne richiesta? Quale è la procedura? Quali sono i requisiti per il manetnimento del diritto a tali assegni?

REQUISITI SOGGETTIVI

Per il riconoscimento del RdC la versione finale del decreto esplicita che i nuclei familiari dovranno possedere congiuntamente una serie di requisiti quali:

  • ANAGRAFICI: è richiesta la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo,
  • REDDITUALI: per richiedere il reddito bisognerà avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 9.360 €;
  • PATRIMONIALI: il patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa di abitazione, non dovrà superare i 30mila euro annui, mentre il patrimonio finanziario non potrà superare i 6mila euro annui per un single (e fino ad un massimo di 20.000 per una famiglia in base ad una scala di equivalenza calcolato per ogni componente maggiorenne e minorenne). Saranno inoltre esclusi i proprietari di un’auto immatricolata nei 6 mesi precedenti la richiesta, o di grandi moto o imbarcazioni da riporto.

In base ad una prima stima si ipotizza che la misura coinvolgerà circa 1,4 milioni di nuclei famialirai, di cui circa 255mila nuclei con disabili.

 

IMPORTO E DURATA DEL SUSSIDIO

Il sussidio, permanendo i requisiti visti sopra, ha una durata di 18 mesi (prorogabili di ulteriori 18) sarà erogato attraverso la carta RdC e si compone di due voci:

  • Un reddito minimo garantito, costiutito da un’integrazione al reddito fino a 500 euro mensili (cioè 6.000 € annui) per un single e che arrivano fino a 1.050 euro mensili per nuclei con 3 adulti e 2 minorenni (in base sempre ad una scala parametrica di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare).
  • Un’integrazione all’affitto fino ad un massimo di 280 euro mensili (3.360 € annui) di contributo per l’affitto.

Il beneficio complessivo non può essere inferiore a 480 € annui e superiore a 780 euro mensili per 18 mesi (per un single), rinnovabili, dopo un mese di sospensione. Il RdC è compatibile con il godimento della NASPI e di altri strumenti di sostegno al reddito.

 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La condizione per ottenere il RdC è la sigla di un Patto per il Lavoro con un Centro per l’Impiego (CpI) o un’Agenzia per il Lavoro (ApL). Il beneficio è infatti condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni, della disponibilità al lavoro e all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Il beneficiario dovrà accettare almeno una di tre offerte di lavoro “congrue” propostegli dal CpI o ApL. Nel concetto di congruità, oltre ai parametri individuati dal D.Lgs 150/2015 che prevedono la coerenza del lavoro offerto con le relative competenze, il Dl introduce anche un criterio tempo-distanza:

  • entro i primi 12 mesi, la prima offerta potrà arrivare nel raggio di 100 km (o 100 minuti di viaggio). Se viene rifiutata la seconda entro 250 km, mentre la terza potrà arrivare in tutta Italia;
  • dopo i primi 12 mesi anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250 km.
  • passati i 18 mesi, in caso di rinnovo, tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.

Fanno eccezione i nuclei famialiari con disabili per i quali le offerte non potranno mai superare i 250 km.

Al terzo rifiuto di un’offerta congrua si perde il diritto.

Tra gli altri obblighi in carico al beneficiario, oltre quello di accettare almeno una delle 3 offerte congrue, ve ne sono altre quali:

  • registrarsi alla piattaforma Siupl (Sistema informativo delle politiche del lavoro),
  • attivarsi anche autonomamente, rispettando un diario di attività settimanale,
  • accettare proposte corsi di formazione finalizzati alla sua riqualificazione professionale.

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA

La richiesta potrà essere avanzata dal singolo cittadino utilizzando la specifica piattaforma on line che sarà a breve disponibile. Qualora si preferisca, la domanda potrà essere inoltrata anche da soggetti abilitati quali le Poste (dopo il quinto giorno del mese) e i CAF. La domanda dovrà essere trasmessa all’INPS entro 10 gg che, a sua volta, entro 5 gg dovrà verificare il rispetto dei requisiti (i Comuni verificheranno il requisito dei 10 anni di residenza in Italia), Se l’esito della domanda sarà positivia il richiedente riceverà una lettera a casa e potrà recarsi alle Poste per ritirare la card con l’importo di cui ha diritto.

Il beneficio economico, come visto sopra, è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso di inserimento lavorativo di tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni non occupati o non frequentanti un corso di studi.

Il richiedente, infatti, entro 30 giorni dalla concessione del RdC, è convocato dal CPI o da un soggetto privato accreditato per stipulare il Patto per il lavoro (o Patto per l’inclusione sociale quando i bisogni sono molteplici) in cui si impegna a:

  • collaborare per il bilancio delle competenze,
  • accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto
  • e offrire disponibilità a svolgere lavori socialmente utili.

Una volta accertata la coerenza della richiesta con quanto previsto dalla normativa l’INPS invierà a casa lettera con relativo esito.

AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE E PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

Il datore di lavoro che comnunicano la disponibilità di posti vacanti e assumono a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del reddito di cittadinanza ottiene l’esonero contributivo pari alla differenza tra i 18 mesi del reddito di cittadinanza e i mesi giù usufruiti dal beneficiario.

In dettaglio:

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (eccetto i per e contributi INAIL) a carico datore e lavoratore di un importo pari a quello del RdC per un periodo pari alla differenza fra 18 mensilità e quello già goduto (minimo 5 mensilità) oppure in misura fissa di 5 mensilità nel caso in cui l’assunzione sia intervenuta dopo i primi 18 mesi di RdC.
  • se l’assunzione è avvenuta attraverso Enti di formazione o soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro, la metà dell’esonero di cui al punto precedente è riconosciuto per un periodo pari alla differenza fra 18 mensilità e quello già fruito dal beneficiario (minimo 6 mensilità), l’altra metà è riconosciuta al soggetto privato accreditato. L’esonero è riconosciuto in misura fissa di 6 mensilità nel caso in cui l’assunzione sia intervenuta dopo i primi 18 mesi di RdC.

Le agevolazioni sono tutte soggette alla regola dell’incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato, entro il limite degli aiuti “de minimis” e alla condizione che la persona assunta non sia licenziata nel corso della fruizione del beneficio. In quest’ultimo caso l’azienda dovrà restituire l’incentivo maggiorato, salvo che il licenziamento non sia avvenuto per giusta causa o giustificato motivo.

È previsto inoltre anche un incentivo all’autoimprenditorialità pari a 6 mensilità di RdC qualota il beneficiario avvi un’attività di lavoro autonomo o sottoforma di impresa.

Tutte le agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto all’incentivo SUD, previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e, nel caso in cui il datore abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza di predetta legge, gli sgravi derivanti dall’assunzione di un beneficiario di RdC possono essere fruiti sotto forma di credito d’imposta.

SANZIONI

Chi presenta dichiarazioni o documentazioni falsi o attestanti cose non vere per conseguire il reddito di cittadinanza è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

L’omessa comunicazione della variazione del reddito e del patrimonio entro 30 giorni, per evitare la revoca del beneficio, è punita con il carcere da 1 a 3 anni. Alla condanna in via definitiva il reddito di cittadinanza è revocato e deve essere restituito quando indebitamente percepito.

Il beneficio non potrà essere nuovamente richiesto prima di 10 anni dalla condanna. Previste infine decurtazioni a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale.

 

REDDITO DI CITTADINANZA VS REDDITO DI INCLUSIONE

Ci stiamo quindi avvicinando al passaggio di consegne tra il Reddito di Inclusione (ReI) e il Reddito di cittadinanza (RdC). Introdotto con il D.Lgs. n. 147/17 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, il ReI è composto da:

  • un beneficio economico;
  • una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una “valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare” e che prevede anche sottoscrizione di un patto di servizio qualora la situazione sia strettamente coolegata alla situazione lavorativa.

A decorrere da marzo il ReI non potrà essere più richiesto. I nuclei familiari che rispettano i relativi requisiti potranno quindi passare alla nuova misura del Reddito di Cittadinanza.

Nella tabella un breve confronto tra le due misure:

CONCLUSIONI

L’obiettivo che il legislatore si è posto con il Reddito di cittadinanza è molto elevato. L’incremento della platea di beneficiari, rispetto al precedente strumento per la lotta alla povertà (Reddito di inclusione) porterebbe infatti al coinvolgimento di possibili 5 milioni di beneficiari (dati dell’ISTAT di persone che vivono in povertà) rispetto agli 1,8 milioni destinatari del Reddito di inclusione.

Anche i relativi costi, dunque, non potranno che aumentare, passando da un plafond i 1,5 miliardi per il Reddito di inclusione ai potenziali 6 miliardi di euro per il Reddito di cittadinanza.

La misura, che mette particolare accento sulla finalità dell’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari, sembra inoltre essere più in linea con gli strumenti attivati in altri paesi europei.

Il contesto italiano è però molto differente. Più volte si sono evidenziate le lacune in tema di politiche attive del lavoro e nonostante le diverse riforme succedutesi nel tempo il funzionamento dei Cpi lascia ancora molti dubbi.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più a “rischio” della riforma. Ad oggi dai centri per l’impiego è raro che arrivi anche una sola offerta di lavoro. E se non saranno in grado di collegarsi con il mondo produttivo per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il nuovo strumento sarà di puro assistenzialismo, visto che il beneficiario del RdC otterrà ugualmente il sussidio.

Ed il tutto deve essere letto alla luce anche dei necessari tagli effettuati con la recente revisione della somme incluse nella legge di Bilancio. Infatti, mentre dapprima il legislatore prevedeva fino ad 1 miliarido per l’anno 2019 e il 2020 al potenziamento dei Centri per l’impiego, nel DL la somma si riduce per il 2019 al massimo a 473 milini e 444 milini per il 2020 e 50 milini per il 2021.

In assenza delle nuove assunzioni, i disoccupati continueranno a trovare nella gran parte dei centri per l’impiego un personale sottodimensionato e non formato per i nuovi compiti.

Come già riscontrato in sede di attuazione del ReI, e come peraltro rilevato dallo stesso Governo in carica, il successo del reddito di cittadinanza non potrà non passare che attravers un adeguato sviluppo e potenziamento dei Centri dell’Impiego: sia dal punto di vista degli organici, sia da quello della formazione ed informatizzazione degli operatori.

 

 

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