Le novità del DL 99/2021: gli strumenti per la sfida alla ripresa

Proprio allo scadere dei termini, ecco sopraggiungere ennesimo decreto emergenziale: il DL 99/2021. Approvato ed entrato in vigore il 30 giugno 2021, la norma, andando a modificare il Decreto Sostegni Bis,  contiene interventi volti a bilanciare le diverse esigenze in campo. Trattasi infatti di un compromesso, frutto di lunghe trattative con le parti sociali, con cui  si cerca di e fronteggiare sia gli effetti negativi della pandemia ma, anche, di rivedere il tanto dibattuto divieto di licenziamento.

Con questo ultimo intervento, emerge un impianto incentrato su tre principali strumenti:

  • Introduzione del Contratto di rioccupazione;
  • Rafforzamento del Contratto di Espansione;
  • Estensione degli ammortizzatori sociali straordinari per alcuni settori.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Il DL 99/2021 rispolverando il meccanismo dell’ormai scomparso contratto di reinserimento, introduce il contratto di rioccupazione. E’ un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato utilizzabile dal 1° luglio e fino il 31/10 con cui,

  • A fronte dell’impegno da parte del datore di lavoro di seguire un percorso formativo di 6 mesi finalizzato all’inserimento;
  • Viene riconosciuto un esonero contributivo massimo di 3.000 € (500 € mensili per un massimo di 6 mesi).

Pur avendo natura indeterminata, c’è possibilità comunque di recedere nei seguenti casi:

  • durante il periodo di inserimento della durata di 6 mesi per altre motivazioni;
  • al termine del periodo di 6 mesi di inserimento qualora il lavoratore venga licenziato ex art. 2118 c.c..

In tali casistiche, ovviamente, l’agevolazione sarà revocata. Così come nel caso in cui il datore di lavoro nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata effettua licenziamenti collettivi per g.m.o. di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di  inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione

Per quanto riguardo l’ambito di applicazione, lo strumento è utilizzabile

  • dai datori privati che non abbiano proceduto a intimare licenziamenti per g.m.o. o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
  • per i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Tale strumento non è stato ritoccato dal recente DL 99/2021. Il legislatore ne aveva però già previsto il potenziamento con il recente decreto Sostegni bis (74/2021) ampliando la platea dei destinatari ai datori di lavoro con almeno 100 dipendenti.  Tale strumento strumento che permette di gestire ristrutturazioni aziendali puntando, a fronte di accompagnamento alla pensione di lavoratori prossimi alla pensione, al ringiovanimento della forza lavoro.

I momenti chiave sono tre

  1. Accordo sindacale che deve avere 4 contenuti minimi
    1. Il numero delle persone da assumere e i relativi profili professionali interessati da
      piani di reindustrializzazione o riorganizzazione, con la relativa programmazione temporale delle assunzioni, e l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di
      lavoro
    2. La stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura dei benefici previsti dall’accordo;
    3. La riduzione complessiva media dell’orario di lavoro, il numero dei dipendenti interessati da percorsi formativi relativamente alle professionalità in organico;
    4. Il numero dei lavoratori che – avendo una distanza non superiore a 60 mesi dal pensionamento di vecchiaia o anticipato – lasciano l’impiego per accettare uno scivolo
      mensile che li accompagna alla pensione;
  2. Esplicito consenso individuale del lavoratore: accordo di risoluzione consensuale;
  3. Indennità mensile di accompagnamento alla pensione

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Durante la fase acuta dell’emergenza COVID il legislatore è intervenuto a sostegno dell’azienda procedendo su un duplice binario,

  • da un lato, per le aziende rientrati nella platea della CIGO, sono stati creati percorsi agevolati con causale COVID;
  • dall’altro, per tutte coloro che non potevano ricorrere agli ammortizzatori ordinari, si è proceduto al potenziamento della CIGD.

In questa fase, la prospettiva sta cambiando. Salvo il manifestarsi di nuove emergenze sanitarie, si dovrà cercare di rilanciare l’economia (vedi strumenti sopra) senza però dimenticare quelle realtà che hanno subito un maggiore impatto negativo e che stanno soffrendo più di altre a voltare pagina.

In questa, speriamo, ultima fase della cassa COVID il legislatore ha introdotto 3 innovazioni

  1. Cassa di integrazione con sconto: possono continuare a fare ricorso a Cassa COVID solo i datori di lavoro appartenenti ad alcuni settori merceologici (es. tessile, pelle, etc). Determinante non sarà nè la tipologia effettivamente prodotta nè, tantomeno il CCNL applicato bensì il Codice Ateco. Potranno infatti ricorrere a tale strumento le attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15. Tali operatori che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare domanda di concessione di Cassa integrazione ordinaria e di Assegno ordinario per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i datori di lavoro che utilizzino tali trattamenti:
    1. non è dovuto alcun contributo addizionale;
    2. la presentazione delle domande deve avvenire secondo le procedure già previste per la Cassa COVID;
    3. resta confermato il divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021;
  2. Contratto di Solidarietà potenziato: è la forma del contratto di riduzione orario per evitare licenziamenti. Anche in tal caso non sarà dovuto contributo addizionale purchè le imprese abbiano avuto calo fatturato di almeno 50% primo semestre 2021 rispetto al primo
    semestre dell’anno 2019. Rimangono in piedi tutti i criteri precedentemente fissati:
    1. Accordo collettivo: la stipulazione di accordi collettivi aziendali che prevedono la riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori e la salvaguardia dei livelli occupazionali
    2. Integrazione INPS: Copertura in misura pari al 70%, delle ore di lavoro non svolte, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 (in breve, delle 10 ore non svolte, l’INPS ne paga 7);
    3. Riduzione media giornaliera: la riduzione di orario non può essere superiore all’80 % dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;
    4. Percentuale riduzione complessiva: non può essere superiore al 90 % nell’arco dell’intero
      periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
  • Cassa integrazione straordinaria: il recente DL 99/2021 prevede che, per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale, disciplinati dal d.lgs. 148/2015, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche per loro permane il Divieto di licenziamento.

 

IL DIVIETO LICENZIAMENTO

L’argomento, essendo ampiamente dibattuto, merita una doverosa precisazione. Ad oggi le tipologie di licenziamento vietate sono due

  • Licenziamento collettivo;
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Non vi rientrano dunque licenziamenti soggettivi e circostanziati a casi specifici, primo fra tutti il licenziamento disciplinare.

Alla luce del DL 99/2021, inoltre, si sovrappongono diverse scadenze a seconda dei casi. Il termine del divieto, infatti, termina:

  • 30 giugno = fino a questa data restava precluso per tutti i datori di lavoro qualsiasi licenziamento economico e organizzativo, sia individuale, sia collettivo;
  • 31 ottobre = resterà in vigore fino a tale data per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per via del Covid e
    • chiedono l’ammissione all’assegno ordinario Fis oppure alla cassa integrazione in deroga;
    • quelli che richiedono la cassa integrazione per operai agricoli;
    • settori tessile, abbigliamento e pelletteria
  • 31 dicembre = I datori di lavoro che dal 1° luglio 2021 non potranno più utilizzare gli ammortizzatori Covid potranno accedere gratuitamente alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, con l’esonero, fino al 31 dicembre 2021, dal pagamento dei contributi addizionali ma per la durata dei trattamenti di integrazione salariale fruiti resteranno soggetti al divieto di
    licenziamento.

IL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Il comma 11 dell’art. 4 del d.l. 99/2021 ha istituito il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, c.d. FPCRP, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti

  • ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi,
  • nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del DL 99/2021, ossia dal 30 giugno 2021, dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in esame.

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