Lo smart working: alcune indicazioni operative

Dal 14 giugno 2017, per incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, è possibile ricorrere al “lavoro agile” (o smart working ) quale particolare modalità (è una modalità e non una nuova tipologia contrattuale) di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Datore e lavoratore siglano accordo con il quale stabiliscono che la prestazione lavorativa venga resa:

  • In parte all’esterno dei locali aziendali;
  • Senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
  • Con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.

 

Accordo: Nell’accordo che deve essere scritto (forma necessaria sia ai fini della regolarità amministrativa che della prova) e che può essere a tempo determinato o indeterminato, le parti disciplinano le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quali:

  1. Forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
  2. Tempi di riposo del lavoratore
  3. Strumenti utilizzati dal lavoratore e misure tecniche o organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
  4. Condotte sanzionabili a livello disciplinare;
  5. Eventuale diritto all’apprendimento.

La stipulazione, e eventuale modifica, dell’accordo è comunicata ai Servizi per l’impiego con le modalità previste per la comunicazione preventiva di assunzione.

Si può recedere dall’accordo (art. 19 c. 2 L. 81/2017):

  • A tempo indeterminato, le parti possono recedere dando un preavviso non inferiore a 30 gg. Il preavviso non è tuttavia richiesto se sussiste un giustificato motivo di recesso. Per i disabili il preavviso sarà di 90 gg al fine di consentire adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.;
  • A termine, il recesso è ammesso prima della scadenza solo in presenza di giustificato motivo.

A seguito del recesso dall’accordo l’attività lavorativa si svolge secondo le modalità ordinarie.

 

Svolgimento della prestazione: principalmente l’accordo andrà a definire:

  • Luogo di lavoro: il lavoratore presta attività parte all’interno e parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa;
  • Orario: la prestazione è resa senza precisi vincoli di orario ma nel rispetto dei limiti di durata massima (giornalieri e settimanali) derivanti da contrattazione collettiva. Saranno inoltre riconosciuti tempi di riposo e diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Trattamento economico e normativo: il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione di contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Sono inoltre applicabili incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.

 

Formazione: Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto, tramite previsione dell’accordo, il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.

 

Potere di controllo e disciplinare (art. 21). Il datore di lavoro ha un potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali. L’esercizio di tale potere è disciplinato nell’accordo relativo alla modalità di lavoro agile nel rispetto dei limiti generali imposti dalla legge (art. 4, L. 300/70).

Il datore può esercitare il proprio potere disciplinare (con la conseguente applicazione delle sanzioni) relativamente alle condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, espressamente individuate nell’accordo.

 

Salute e sicurezza. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine deve consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il datore è inoltre responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il lavoratore, dal canto suo, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

 

Infortuni e malattie professionali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa anche se resa all’esterno dei locali aziendali. L’assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione.

La tutela è riconosciuta, nei limiti e alle condizioni previsti in via generale per l’infortunio “in itinere”, a condizione che la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

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