Lavori usuranti: guida alla pensione anticipata

A seguito del prolungarsi della vita lavorativa del lavoratore, il legislatore ha dovuto sempre di più porre una particolare attenzione (vedi anche Leggi di stabilità 2017 e 2018) a coloro che svolgono particolari tipologie di attività (lavori usuranti e lavori gravosi).

Ad oggi la normativa italiana prevede benefici per coloro che svolgono o hanno svolto mansioni qualificabili come:

  • Lavori usuranti (D.Lgs. n. 67/2011): lavori particolarmente “faticosi” che permettono, al verificarsi di determinate condizioni oggettive e soggettive, il pensionamento anticipato;
  • Lavori gravosi (elencate nella Legge di stabilità 2017): lavori particolari e degni di tutela per il quale il legislatore prevede determinati benefici integrandole con altre normative quali:
    • Quella dell’APe Social = possibilità di andare in pensione con 63 anni compiuti e 36 anni di contributi versati (e senza restituzione di alcuna rata, a differenza di come avviene per Ape volontaria);
    • Quella dei lavoratori precoci = possibilità di andare in pensione con quota 41.

In seguito saranno trattati solo aspetti relativi alla prima tipologia, cioè ai Lavori usuranti.


DESTINATARI

La normativa per i lavori usuranti è attivabile dai soli lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell’arco della propria vita lavorativa talune attività individuate nell’articolo 1 del Dlgs 67/2011. Infatti, ferma restando la possibilità di conseguire la pensione anticipata secondo le regole ordinarie, i lavoratori addetti a tali mansioni ritenute particolarmente faticose e pesanti (appuntyo, cd. lavori usuranti) possono conseguire, su richiesta, il diritto al trattamento pensionistico anticipato (cd prepensionamento).

Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (DM 19 maggio 1999) Sono considerati mansioni particolarmente usuranti:

  • “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e     ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  • “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Lavoratori notturni con una minima permanenza nel lavoro notturno (D.Lgs 66/2003) Ai soli fini pensionistici, sono considerati lavoratori notturni:

  1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo
Lavoratori addetti alla “linea catena” Lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano determinate le voci di tariffa Inail (all. 1 D.Lgs 67/2011) e criteri per l’organizzazione del lavoro (art. 2100 cc), impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità

Le voci di tariffe contenute nell’allegato del medesimo decreto sono le seguenti

  • 1462: Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • 2197: Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
  • 6322: Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • 6411: Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • 6581: Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
  • 6582: Elettrodomestici
  • 6590:     Altri strumenti ed apparecchi
  • 8210 :Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
  • 8230:    Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
Conducenti di veicoli pesanti Conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Il beneficio per gli usuranti, come detto, riguarda solo i lavoratori dipendenti. Tuttavia la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che raggiungono il requisito contributivo minimo cumulando la contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti o artigiani). In tal caso i requisiti anagrafici ed il quorum sono innalzati rispettivamente di un anno ciascuno e la decorrenza della pensione avviene trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti. In quanto la liquidazione della prestazione avviene a carico delle gestioni speciali.

 

REQUISITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

Fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, il trattamento pensionistico anticipato (a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, co. 206 della legge 232/2016 – finanziaria 2017) è concesso ai lavoratori che abbiano svolto una o più attività usurante per un periodo di tempo pari a:

  • 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
  • oppure per la metà della vita lavorativa complessiva.

L’INPS, con  Circolare 25 maggio 2017, n. 90 è intervenuto a fornire chiarimento in merito all’individuazione di tali periodi temporali.In particolare

  1. per quanto riguarda la nozione di ultimi 10 anni di attività lavorativa si deve tenere tener conto di anni solari (es. 01 febbraio 2011 – 01 febbraio 2012) e devono essere calcolati a ritroso nel seguente modo:
    • se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;
    • se il richiedente svolge attività lavorativa al 31.12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti;
    • si considerano i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri, come ad es. quelli per mobilità);
    • si considerano i periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo.
  2. Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti:
    • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (compreso l’anno di maturazione dei requisiti);
    • si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
    • si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Tale periodo:

  • si deve, appunto, collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante);
  • può non essere continuativo.

 

IL BENEFICIO

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se più favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che siano in possesso dei sopracitati requisiti, possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il cd. Sistema delle quote date dalla somma dell’età anagrafica e anzianità contributiva.

In realtà il legislatore tende a distinguere tra:

  • Lavoratori usuranti “generici”:possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6
  • Lavoratori notturni: i requisiti cambiano a seconda dei giorni annualmente svolti inorario notturno. In dettaglio:
    • per almeno 78 giorni l’anno svolgono attività lavorativa per almeno 6 ore (sempre nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) oppure per almeno 3 ore (nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell’intero anno lavorativo;
      • in tali casi sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori usuranti (vedi punto sopra);
    • da 72 a 77 giorni/anno
      • in tali casi si prevede incremento di 12 mesi (vedi tabella sottostante)
    • da 64 a 71 giorni/anno
      • si prevede un’ulteriore incremento di 12 mesi (vedi tabelle sottostante).

Tabella requisiti per accesso ai benefici lavoratori usuranti e notturni

Sul punto da evidenziare la novità apportata dal 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio per il 2018. Il legislatore ha, infatti, introdotto una modifica secondo la quale per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016) che, ai fini dell’accesso alla pensione mediante il sistema delle “quote”, prestino attività per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Da ultimo, è importante rilevare le ulteriori novità introdotte con l’articolo 1, co. 206 della legge 232/2016, che ha provveduto

  • alla disapplicazione della disciplina relativa alle cd. finestre mobili che chiedeva, sino al 31.12.2016, un’attesa pari a 12 mesi (18 mesi gli autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il primo rateo. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2017 la pensione decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
  • a congelare i futuri adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026.

 

LA DOMANDA

Per accedere al beneficio del pensionamento anticipato gli interessati devono presentare domanda alla sede INPS presso il quale il lavoratore è iscritto entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante. Dunque, chi matura i requisiti nel 2019, avrebbe dovuto presentare domanda di accertamento dello svolgimento dell’attività usurante entro il 1° maggio 2018. La richiesta non è però da confondere con la domanda di pensione vera e propra che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

La domanda deve essere corredata da copia o estratti della seguente documentazione (si veda DM 20 Settembre 2011 e DM 20 Settembre 2017 adottato in attuazione della legge 232/2016):

  • prospetto di paga;
  • libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
  • libretto di lavoro;
  • contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
  • ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
  • documentazione medico-sanitaria;
  • comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1;
  • comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2;
  • carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
  • documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
  • dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
  • altra documentazione equipollente.

Un annotazione meritano le comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2 (bedi punto h). Tale articolo prevede che i datori di lavoro debbano provvedere ad alcune comunicazioni relative ai lavoratori notturni e lavoratori usuranti appartenenti a linee di catene. In dettaglio, in base all’art. 5 del D.Lgs 67/2011 il datore di lavoro:

  • “… anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).
  • “…che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”

L’omissione di tali comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.

CONCLUSIONI

La normativa attualmente in vigore per il prepensionamento costituisce ad oggi un interessante opportunità per coloro che hanno svolto lavori usuranti. Infatti, coloro che fruiranno di tale agevolazione, potranno anticipare il ritiro dall’attività lavorativa di ben 5 anni rispetto al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il vantaggio si assottiglia rispetto alle altre casistiche previste dalla attuale normativa (pensione anticipata standard e pensione anticipata per lavoratori precoci) ma rimane comunque un’opportunità interessante.

Ed in ogni caso, come detto già sopra, resta comunque aperta la possibilità di ottenere, se più favorevole, la pensione con i requisiti previsti generali dalla Riforma Fornero. In particolare nel 2018 gli addetti alle mansioni usuranti possono uscire:

  • o con la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 20 anni di contributi
  • con la pensione anticipata “standard” con 41 anni e 10 mesi di contributi, (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini) indipendentemente dall’età anagrafica
  • o, in caso di lavoratori precoci, con 41 anni di contribuzione (pensione anticipata per precoci) a condizione che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età

Da ricordare inoltre che l’articolo 1, co. 147-148 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha dispensato dal prossimo adeguamento alla speranza di vita (cinque mesi dal 1° gennaio 2019) a condizione che i lavoratori possano vantare almeno 30 anni di contributi unitamente ad almeno sette anni di attività usurante negli ultimi dieci anni oppure per almeno metà della vita lavorativa. Ciò significa che questi lavoratori sino al 2020 potranno continuare a pensionarsi con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) o con 66 anni e 7 mesi di età se raggiunti prima del pensionamento con le cd. quote.

Vale, infine, ricordare che invece gli addetti alle mansioni usuranti non possono godere dell’Ape sociale non avendo la legge 232/2016 ricompreso tali soggetti nel perimetro degli aventi diritto.

 

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