Esonero contributivo 2018: istruzioni su come accedere ai benefici

Ci siamo, con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018 l’INPS interviene nel chiarire gli aspetti operativi per la fruizione dell’esonero contributivo 2018 spettante per le nuove assunzioni a tempo indeterminate previste dalla Legge di stabilità 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, il legislatore ha infatti previsto uno sgravio triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 di lavoratori con età anagrafica inferiore a 30  anni (35 per il 2018) e che i cui criteri, già affrontati in un precedente articolo, possono essere sintetizzati nella seguente tabella:

 



 

Con l’emanazione di tale circolare, l’INPS ha proceduto, oltre che a fornire indicazioni meramente operative (es. flusso Uniemens, etc) anche chiarimenti interpretativi ed attuativi della norma. Di seguito le principali novità e chiarimenti.

 

1. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELLA MISURA

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privato (e non anche la Pubblica Amministrazione) a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi quindi datori di lavoro del settore agricolo.

Ciò premesso, dunque, il beneficio si applica a

  • datori di lavoro che assumano la qualifica di imprenditori in base all’articolo 2082 del c.c. (cioè chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi). Quindi, alla luce anche di recenti normative e chiarimenti rientrano in tali categorie anche:
    • Enti Pubblici Economici (EPE), visto che,  pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica imprenditoriale (ex articolo 2082 c.c);
    • organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale
  • datori di lavoro non imprenditori, cioè coloro che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

 

2. TIPOLOGIE DI RAPPORTI DESTINATARI DEL BENEFICIO

In considerazione della ratio ispiratrice  della legge n. 205/2017, il cui fine è quello di favorire una maggiore stabilità dell’occupazione giovanile, l’INPS ha chiarito che non possono essere fatte rientrare tra le categorie beneficiarie di agevolazioni le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (artt. 13 – 18 del D.lgs. n. 81/2015), anche se stipulate a tempo indeterminato. Infatti, seppure vi possa essere la possibilità della corresponsione di un’indennità di disponibilità, la natura del rapporto che si viene a creare con tale tipologia contrattuale è pur sempre discontinua e quindi non rientrante  tra le forme promosse dal legislatore.

Partendo da tali presupposti si giunge alla esclusione anche dei rapporto di lavoro occasionale disciplinate all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 nonché  il rapporto di lavoro dirigenziale.

Viceversa, è ritenuto applicabile l’esonero contributivo nei casi  di stibulizione di contratti a tempo indeterminato :

  • instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
  • stipulati con agenize di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinate.

 

3. CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO COTNRIBUTIVO

Come abbiamo visto, al fine di fruizione del beneficio devono essere presenti determinati requisiti in capo sia al datore che al lavoratore.

In merito al datore, la circolare in oggetto dedica ampio spazio all’analisi, ed eventuali esemplificazioni, dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015. E proprio su tale punto l’INPS fornisce un’interpretazione estensiva della portata della Legge di bilancio. Infatti, l’ente previdenziale, partendo dal presupposto che le finalità principali della norma sono sia di creare “nuova occupazione” nonché quello di  “promuovere l’occupazione giovanile stabile”, ne riconosce la “natura speciale” e quindi, in quanto tale, prevalente sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015 (che ha un carattere invece generale)

Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si può fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che queste costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplicativo, dunque, sono risocnosciuti incenitvi :

  • al datore di lavoro che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
  • al datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
  • al datore di lavoro che proceda ad assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili.
  • al datore di lavoro che assolva a specifici gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva (Es. le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda).

Riguardo invece ai requisiti del lavoratore assunto la circolare si sofferma sia sul requisiti anagrafico che professionale.

In relazione al primo, l’INPS ribadisce che il lavoratore assunto non debba aver compiuto 30 anni, interpretando tale limite anagrafico  pari a 29 anni e 364 giorn (34 anni e 364 giorni per il 2018). Limiti di età che valgono anche nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

Nella diversa ipotesi in cui un lavoratore, successivamente al 31 dicembre 2017, venga mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, il requisito anagrafico da rispettare è, invece, che, alla data della prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età.

Per quanto riguarda invece il requisite professionale, cioè il fatto che il dipendente non debba aver avuto rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, la circlare chiarisce che non sono ostativi all’accesso al beneficio:

  • un precedente rapporto in apprendistato con medesimo datore (comma 101 Legge di stabilità 2018);
  • un precedente rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminate (vedi Paragrafo 2)
  • un precedente rapporto lavoro domestico a tempo indeterminate.

Viceversa sono ritenute cause ostative all’accesso al beneficio l’aver avuto precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche se in somministrazione nonché qualsiasi tipo di rapporto indeterminato anche se risolto per mancato superamento del periodo di prova (ma per la normativa si considera a tempo indeterminato sin dall’origine) ovvero per dimissioni del lavoratore.

 

4. COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

La Circolare n. 40 ribadisce che, come specificatamente previsto dalla stessa Legge di stabilità, l’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. art. 1, comma 114, legge 205/2017).

Quindi non vi può essere cumulabilità con l’incentivo per l’assunzione di:

  • di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi
  • e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.

Costituiscono eccezioni alla norma indicata gli incentivi, sempre di natura contirbutiva,  previsti

a) per “Occupazione Mezzogiorno”, disciplinato dal decreto  direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, applicabile, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018, per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’articolo 1, omma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile;

b)  “Occupazione NEET”, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’articolo 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Tali ultimi due incentivi sono infatti successive alla Legge di stabilità 2018 e quindi non possono non considerarsi che cumulative rispetto all’incentivo oggetto di analisi.

Viceversa l’esonero è cumulabile, non tanto perché frutto di norme susseguenti bensì per la loro natura in indennità (e non di riduzione contributive) con:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall’articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell’esonero contributivo in oggetto, si ricorda che la fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”.

 

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