- esonero contributivo “per le nuove assunzioni/trasformazioni dei giovani (con età inferiore a 30 anni, 35 anni solo per il 2018) con contratto a tempo indeterminato” (vedi Circolare INPS 2 marzo 2018 , nr. 40). Esonero esteso anche agli ex apprendisti con età inferiore a 30 anni che siano stati confermati in servizio al termine dell’apprendistato (per maggiori dettagli clicca qui);
- e dell’incentivo “per le assunzioni di giovani aderenti al programma Garanzia Giovani” (vedi Circolare INPS 19 marzo 2018, nr 48).
Le aziende potranno quindi procedere a usufruire dei benefici previsti dal legislatore per le future assunzioni/trasformazioni, nonché recuperare gli importi per quelle già effettuate nel periodo dal 01 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018.
Di seguito i tratti salienti delle due agevolazioni:
1) Assunzioni/trasformazioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” consistente in esonero del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da applicare su base mensile per 36 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione)
Condizioni per il diritto all’esonero:
- Il lavoratore assunto/trasformato non deve aver compiuto 30 anni (35 solo per l’anno 2018). Per gli apprendisti confermati in servizio il requisite anagrafico è sempre età inferior a 30 anni.
- Il lavoratore assunto/trasformato non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;
- L’azienda non deve non aver proceduto, nei sei mesi precedenti la data di assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, pena il recupero delle agevolazioni. Stessa cosa nei sei mesi successivi.
- L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, o se viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
2) Assunzioni a tempo indeterminato di giovani aderenti al programma Garanzia Giovani: consistente in un incentivo pari a 8.060,00 € su base annua, riparametrato su base mensile per dodici mensilità.
Condizioni per il diritto all’esonero:
- L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani, di compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè disoccupati e non inseriti in un percorso di studi o formazione;
- L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, o se viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- L’incentivo deve essere fruito nel rispetto della normativa sul “de minimis”;
- L’incentivo è soggetto ad esaurimento dei fondi stanziati (diversi da regione a regione).
Per approfondimenti su casi specifici, nonché per istruzioni operative (vedi Flusso UniEmens) si rinvia alle due circcolari INPS sopracitate.