Incentivi all’assunzione: quantifichiamo il risparmio

Ritorniamo sul tema incentivi all’assunzione di giovani (di età inferiore a 30 anni, limite innalzato a 35 anni per il 2018) cercando questa volta di effettuare una valutazione “economica” dei benefici in capo al datore di lavoro a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2018.

Rinviando ai nostri precedenti articoli per l’approfondimento degli aspetti normativi ed operativi andiamo di seguito ad analizzare il vantaggio economico per le diverse seguenti casistiche:

1) Contratto a tempo indeterminato: È agevolabile l’assunzione, dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, previsto dall’articolo 1 e ss., del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015. Quindi, nel caso di assunzione di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età (30° anno dal 2019), spetterà al datore di lavoro un’agevolazione contributiva pari al 50% dei contributi previdenziali. L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo di 36 mesi.

2) Trasformazione contratto a termine: la decontribuzione si applica, con le medesime modalità (50% con tetto massimo di 3.000 € annui) e durata (36 mesi) viste sopra, anche nel caso di trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di lavoratore che non abbia compiuto il 35° anno di età (30° anno dal 2019) al momento della trasformazione;
3) Apprendistato: La decontribuzione si applica invece, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
In questo specifico caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato) (articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Quindi ad esempio, per un apprendista assunto il 1° gennaio 2015 con apprendistato di 36 mesi:

– si beneficierà  dell’ulteriore anno di agevolazione ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in caso di conferma alla scadenza  (1° gennaio 2018);
– si beneficierà  della decontribuzione di 12 mesi, ai sensi della presente normativa, dal 1° gennaio 2019 sempre che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età.
4) Assunzione in CTI di studenti :  spetta un esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
  • studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:
    • delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015,
    • del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005
    • del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008
    • del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari
  • studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello) (articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello (articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015).

Da evidenziare che, a seguito dell’introduzione del presente sgravio contributivo, dal 1° gennaio 2018 viene abrogato l’esonero contributivo per assunzione sistema duale, previsto dalla legge di Bilancio 2017 (commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n, 232) che prevedeva incentivi per aziende private qualora avessero assunto, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, studenti coinvolti in attività di alternanza scuola-lavoro o assunti come apprendisti di primo o secondo livello. In tal caso sarebbe stato riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 3.250 euro su base annua

 Interessante integrare infine l’analisi con i due ulteriori vantaggi, compatibili con lo sgravio contributivo sopra descritto e diciplinati da due decreti direttoriali ANPAL:
5) Assunzione nel Mezzogiorno (cd Incentivo Occupazione Mezzogiorno):  in tal caso si parla di esonero contributivo totale (nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua) per 12 mensilità qualora l’azienda assuma con contratto a tempo indeterminato (o anche trasformazione) o in apprendistato professionalizzante lavoratori in possesso dei seguenti 2 requisiti (art. 1 comma 893 Legge 205/2017):
  • non abbiano compiuto i 35 anni di età che risulti discoccupato, ovvero dai 35 anni in su purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. E’ irrilevante la residenza del lavoratore;

Le assunzioni devono avvenire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. In sostanza il datore di lavoro potrà beneficiare di tre anni di sgravio contributivo: bonus al 100% per il primo anno di assunzione (grazie alla sommatoria dei due benefici) ed esonero pari al 50% per i successivi due anni (vedi Circolare INPS nr. 49 del 19 marzo2018). Per comprendere meglio il meccanismo di sovrapposizione dei due incentivi riportiamo di seguito le esemplificazioni contenute nella circolare sopra citata:

  1. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400,00 euro mensili. Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50% dei contributi totali). Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno, per un ammontare mensile pari a 200 euro.
  2. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro mensili. Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero per l’assunzione di giovani, per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia. Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno, esponendo a tale titolo l’importo complessivo pari a 350 euro (50 euro non conguagliati con l’esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale).
  3. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800,00 euro mensili. Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero prevede un massimale mensile di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia. Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno, nei limiti dell’importo massimo mensile riconoscibile che, come evidenziato poco sopra, in cumulo con l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a 800 euro, l’importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l’esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l’incentivo Mezzogiorno.

6) Assunzione in CTI o in Apprendistato (cd Incentivo Occupazione NEET): spetta il cosìdetto Bonus NEET ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante. L’importo dello sgravio contributivo potrà arrivare fino ad un massimo di 8.060 euro e per una durata pari a 12 mesi. Anche in questo caso, nel rispetto dei requisiti previsti, l’agevolazione potrà essere cumulata con il nuovo bonus per l’assunzione di under 30 introdotto dalla Legge di Bilancio 2018. Anche in questo caso, quindi, il datore di lavoro potrà beneficiare di tre anni di sgravio contributivo: bonus al 100% per il primo anno di assunzione ed esonero pari al 50% per i successivi due anni (vedi Circolare INPS nr. 48 del 19 marzo2018). Per maggiori dettagli vedi punto precedente;

 

IMPATTO ECONOMICO PER IL DAOTRE DI LAVORO

Dopo una breve carrellata sulle tipologie di incentivi all’assunzione viste sopra, andiamo a quantificare il relative impatto in termini economici.

Considerando l’assunzione (o trasformazione di contratto a termine) di un dipendente con RAL di 25.000 € in un’azienda del commercio con un organico superiore a 9 dipendenti, i contributi ordinari sarebbero:

  1. per un contratto a termine (senza tener in considerazione del ctr aggiuntivo dell’1,41%) o a tempo indeterminato = 25.000 x 29,88% = 7.470 €
  2. per un contratto in apprendistato = 25.000 x 11,61%  = 2.902,50 €

 

Accedendo ad uno dei 5 benefici visti sopra, ed analizzando i benefici nel triennio 2018-2020 si ottengono i seguenti risultati:

Nei primi due casi, potendo beneficiare di un bonus massimo di 3.000 €, il datore si troverà a corrispondere alle casse dell’INPS un contributo annuo di 4.740 € (7.470 € – 3.000 €).

Diverso è il caso dell’apprendista. Nel momento in cui il contratto di apprendistato viene qualificato, il datore beneficierà innanzitutto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2015 e cioè dello stessa importo contributivo versato durante il periodo di formazione-lavoro per i primi successivi 12 mesi. Per gli ulteriori 12 mesi, invece, potrà beneficiare dell’incentivo previsto dalla Legge di stabilità 2018.

Ancora diversi sono gli ultimi due casi. In tali casistiche, infatti, l’esonero totale (con il limite di 8.060 €) permette di azzerare completamente la contribuzione per i primi 12 mesi del rapporto.  Successivamente, invece, la decontribuzione sarà eguagliata ad un normale contratto a tempo indeterminato.

Il benficio dunque varia da 9 a 13,5 mila euro, cioè dai 3 mila euro a circa 4,5 mila l’anno . Il tutto al netto di eventuali ulteriori vantaggi, primo fra tutti la diminuzione retributiva di un apprendista che può far lievitare ulteriormente il saving (anche in termini contributive) nell’ipotesi 3.

Considerato che un dipendente con una RAL di 25 k implica un costo complessivo di 36.500 € annuo, il riparmio di 3/4,5 mila euri annui, seppure inferiori agli sgravi riconosciuti con Legge di stabilità 2016, rimangono abbastanza interessanti (8 % – 12,3%).

Assumere a tempo indeterminato (anche l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato) ha quindi ancora il suo perché. Non dimentichiamo però l’altro lato della medaglia: a fronte di incentivi si avrà una minore flessibilità dell’organico. Sarà dunque bene pensare in maniera critica su chi e su quale posizione debba essere effettuata l’assunzione a tempo indeterminato cercando di evitare di dover tornare sui nostri passi con l’azzeramento (e forse non basterà) dei benefici ottenuti in fase di assunzione.

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